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Novità dal Fisco

Dal 25.01.2011 al 25.02.2011

Alcune segnalazioni dal nostro consulente dott. Attilio Marcozzi in merito a nuove procedure adottate dall'Agenzia delle Entrate

Numerosi aggiornamenti di ordine Fiscale per il 2011.
Riceviamo e pubblichiamo alcune circolari del nostro consulente Attilio Marcozzi in merito alle novità che ci attendono, riguardanti:

  1. IVA Elenchi Clienti e Fornitori

  2. IVA Reverse Charge

  3. IVA Autorizzazione VIES

  4. Limiti alla Compensazione

  5. Aggiornamento: IVA Autorizzazione VIES

CIRCOLARE N. 1/2011
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

E’ stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 n. 2010/184182 che dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica, in capo a “tutti i soggetti IVA”, delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21, D.L. n.78/2010.

Di fatto tale provvedimento reintroduce, con dei limiti di importo, l’elenco clienti e fornitori. Oggetto della comunicazione sono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute, che siano state o meno documentate da fattura, ricevuta o scontrino fiscale.

Per il periodo d’imposta 2010, al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo, la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione (da effettuare entro il termine più ampio del 31 ottobre 2011) è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

In fase di prima applicazione, sono infatti escluse le operazioni IVA effettuate fino al 30 aprile 2011 per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (pertanto fino a tale data sono escluse le operazioni IVA documentate da scontrini o ricevute fiscali).

Non rientrano nell’obbligo comunicativo anche le operazioni già monitorate dall’Amministrazione Finanziaria: in particolare, non devono essere comunicate le esportazioni, le importazioni, le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black-list; analogamente, non devono essere comunicate le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art.7 DPR 605/73 (intermediari finanziari e assicurazioni, contratti di somministrazione di utenze, forniture ai condomini ecc).

Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore alla soglia di 3.000 euro, al netto dell’IVA.

Tale limite è elevato a 3.600 euro, al lordo dell’IVA, per le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura (quindi con obbligo di scontrino o ricevuta fiscale); pertanto dal 1° maggio 2011 i negozianti che effettuano vendite con scontrino o ricevuta fiscale di importo superiore a 3.600 euro dovranno acquisire dal cliente persona fisica i dati anagrafici ed il codice fiscale. Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro.
A regime, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (le operazioni rilevanti nell’anno 2011 dovranno pertanto essere comunicate all’agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2012). La trasmissione dovrà avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline) o avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Si evidenzia, da ultimo, che l’adempimento è finalizzato non solo al controllo delle società e dei lavoratori autonomi, ma anche alla rilevazione delle spese sostenute dai consumatori per verificare la congruità delle spese rispetto a quanto evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi e consentire ai soggetti preposti ai controlli, di emettere eventuali avvisi di accertamento sintetici (redditometro).


CIRCOLARE N. 2/2011
REVERSE CHARGE

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 59 del 23 dicembre 2010, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla portata dell’autorizzazione che il Consiglio europeo, in data 22 novembre 2010, ha concesso all’Italia ai fini dell’applicazione del “reverse charge” sulle cessioni di:

  • telefoni cellulari;

  • dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Il nuovo obbligo si applicherà alle cessioni effettuate dal 1° aprile 2011, dato non solo che il termine di 60 giorni, previsto dallo Statuto del contribuente è un termine minimo, ma anche in considerazione:

  • delle rilevanti modifiche alle procedure gestionali che devono essere realizzate dai contribuenti operanti nei settori interessati;

  • del regime di liquidazione trimestrale dell’IVA adottato dai contribuenti con un volume d’affari più limitato.

Si segnala che nel Modello UNICO 2012 e nella dichiarazione IVA relativa al 2011 saranno introdotti campi specifici in cui riportare le operazioni attive e passive relative ai beni oggetto di reverse charge.

Sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito che l’art. 17 comma 6 lett. c) del DPR n. 633/1972 fa riferimento alle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori”. Trattandosi di una definizione più ampia di quella autorizzata dal Consiglio UE, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che il reverse charge sia circoscritto ai componenti di personal computer cui possono ricondursi i concetti di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Nulla invece è stato precisato in merito alla categoria dei telefoni cellulari. È dato infatti osservare che, rispetto alla definizione oggetto di autorizzazione comunitaria, l’art. 17, comma 6, lett. b), del DPR n. 633/1972 risulta più ampio, dal momento che richiama anche i componenti e gli accessori dei telefonini.

Sotto il profilo soggettivo, invece, è di grande importanza l’indicazione che il reverse charge si applica alle sole cessioni poste in essere nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, purché – ovviamente – il cessionario sia un soggetto passivo italiano. Le cessioni al dettaglio restano, pertanto, escluse dal meccanismo dell’inversione contabile perché i beni sono destinati all’utilizzatore finale, anche se soggetto passivo. Si tratta di un’interpretazione conforme alla finalità di eliminare, soprattutto negli schemi “carosello”, l’evasione fiscale che si verifica, di regola, nelle cessioni precedenti il commercio al dettaglio (nella specie, quelle praticate dai cedenti dopo l’incasso dell’imposta dai clienti).
Sempre sotto l’aspetto soggettivo, è stato chiarito che i “contribuenti minimi”, per le cessioni effettuate, non applicano il reverse charge, fermo restando l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, da adempiere senza l’addebito dell’imposta. Il contribuente minimo che assume la veste di cessionario deve, invece, versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Infine, riguardo al regime sanzionatorio, la circolare richiama le disposizioni del comma 9-bis dell’art. 6 del Decreto Lgs. n. 471/1997 e, quindi, l’applicazione, nei confronti del cessionario, della sanzione:

  • dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, se l’IVA non è stata assolta mediante reverse charge; la stessa sanzione, peraltro, si applica nei confronti del cedente che abbia irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento;

  • del 3% dell’imposta, se l’IVA è stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o dal cedente; in tale ipotesi, al cessionario compete comunque la detrazione, semprechè ne ricorrano i presupposti.


CIRCOLARE N. 3/2011
AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Niente più automatismi per l’inclusione nell’elenco Vies che consente l’esecuzione di operazioni con l’estero. Con l’emanazione dei due provvedimenti del 29 dicembre 2010 dell’Agenzia delle Entrate n.2010/188376 e n. 2010/188381, trova piena attuazione il regime di autorizzazione per l’effettuare operazioni intracomunitarie introdotto dall’art. 27 comma 1 del D.L. n. 78/2010 che ha modificato in tal senso l’art. 35 del D.P.R. 633/72.

In particolare, sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie sulla base dell’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia nonché i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Novità queste che costituiscono un ulteriore tassello negli interventi diretti al contrasto delle frodi IVA internazionali.

In particolare, viene previsto che i contribuenti che intendano effettuare operazioni intracomunitarie ne diano atto nella dichiarazione di inizio attività (Compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 -per i soggetti diversi dalle persone fisiche- o AA9 -per le persone fisiche-; gli enti non commerciali non soggetti passivi, invece, compilano la casella “C” del Quadro A del modello AA7) fermo restando il diritto dell’Amministrazione Finanziaria di negare, entro 30 giorni, tale possibilità.
Si tratta in sostanza di un sistema basato sul silenzio-assenso che matura dopo 30 giorni dalla comunicazione di voler effettuare operazioni intracomunitarie che, di fatto, sospende per tale periodo, la soggettività attiva e passiva a porre in essere operazioni intracomunitarie. A partire dal 31 giorno successivo alla richiesta, se nulla osta, si verrà iscritti nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati (cd. Archivio Vies) e si potrà quindi operare in ambito comunitario.

I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, con molto rigore, hanno coinvolto nel nuovo obbligo di autorizzazione anche i contribuenti già in attività che dovranno pertanto effettuare una apposita richiesta (secondo il facsimile allegato in calce alla presente) pena l’esclusione entro il 28/2/2011 dall’Archivio Vies.

Considerato il termine di 30 giorni per la maturazione del silenzio-assenso da parte dell’Amministrazione Finanziaria, i soggetti già in attività dovranno presentare la richiesta di iscrizione entro il 29/1/2011.

Non dovranno tuttavia effettuare alcuna richiesta, e saranno pertanto automaticamente inseriti nell’Archivio Vies:

  • i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività dopo il 31 maggio 2010 manifestando l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, ovvero, quelli che in mancanza hanno presentato – nel secondo semestre 2010 – i modelli INTRASTAT;

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività anteriormente al 31 maggio 2010 e che negli anni 2009 o 2010 hanno presentano i modelli INTRASTAT (sia con riferimento ai beni ma anche ai servizi effettuati o ricevuti in ambito UE) negli anni 2009 o 2010 e che abbiano presentato la dichiarazione IVA per l’anno 2009.

Tenuto conto che si tratta di provvedimenti emanati lo scorso 29 dicembre 2010, seguiranno a breve chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si ritiene, quindi, che verranno fornite ulteriori istruzioni prima della scadenza del prossimo 29 gennaio 2011.

Di seguito il Fac simile della lettera da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 29 gennaio 2011:
Spett.le Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ................. Il sottoscritto …………………………. nato a ………………… il …./…/….., residente a …………………… (…..) in Via ………………………. n. …., C.F. …………………………………, nella sua qualità di professionista o titolare/legale rappresentante dell’impresa individuale/società “………………………………….” con sede in ………………………. (….) Via …………………… n.….. C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di ………………….., P. Iva ……………………..
dichiara
di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, per i seguenti presunti importi:
- ………………….. (acquisto di beni)
- ………………….. (cessione di beni)
La presente manifestazione di volontà è effettuata sulla base degli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010.
A tal fine si segnala che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata anteriormente/posteriormente alla data del 31 maggio 2010.
(Luogo e data)

Impresa individuale/Società
(Titolare/Legale Rappresentante) .


CIRCOLARE N. 4/2011
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE

Dal 1 gennaio 2011, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D.L. 78/2010, è stato introdotto il divieto di compensazione di crediti tributari con debiti di natura erariale (idealmente il “blocco” opera con riferimento alla sezione erario del modello F24) in presenza di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo di imposte erariali e accessori (interessi, sanzioni, aggio e spese di riscossione) per un valore superiore all’importo di 1.500 Euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento (caso classico della cartella esattoriale scaduta da più di 60 giorni).

Trattandosi di imposte erariali, il “blocco” non opera per i debiti scaduti relativi a tributi locali e multe per infrazioni al codice della strada mentre per l’IRAP vi è il dubbio se tale imposta debba essere considerata un tributo erariale o regionale; si attende sul punto un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate anche se occorre evidenziare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 296/2003, ha sancito che l’IRAP non costituisce un tributo proprio delle Regioni ma rientra nell’esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali.

Altre tematiche non ancora chiarite riguardano la possibilità di procedere alla compensazione in presenza di crediti tributari superiori all’importo dei debiti scaduti o in caso di debiti per ruoli non definitivi in presenza di un contenzioso.

La normativa non interviene invece sulle c.d. compensazioni verticali (ad esempio IVA da IVA) che pertanto, anche a fronte di un debito iscritto a ruolo a titolo definitivo, potranno essere sempre effettuate.

In caso di inosservanza del divieto di compensazione, verrà irrogata una sanzione pari al 50% degli importi indebitamente compensati.


CIRCOLARE N. 5/2011
AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE AGGIORNAMENTO

Premessa
Nella Circolare n.3/2011 inviata dallo Studio nei giorni scorsi ci si soffermava sull’iscrizione al VIES, che è la banca dati delle partite IVA autorizzate ad operare in ambito comunitario; tale archivio é da sempre esistente e finora tutte le partite IVA vi erano iscritte automaticamente.

A seguito dell’entrata in vigore delle norme del D.L. n.78/2010, i soggetti per i quali non sono verificate specifiche condizioni (soggetti che hanno richiesto la partita IVA ante 31.05.2010 e che abbiano presentato Elenchi Intrastat nel 2009 o 2010 + assolvimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA del 2009; oppure, soggetti che hanno richiesto la partita IVA successivamente al 31.05.2010 e che abbiano manifestato la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie nel modulo di inizio attività) e che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per essere inseriti nell’Archivio VIES.
Per maggiori informazioni sui requisiti da verificare si invita a consultare la suddetta circolare di Studio n. 3/2011.

L’iscrizione all’Archivio VIES
Si rammenta tra l’altro che la procedura di autorizzazione prevede un termine di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione/istanza entro il quale l’Agenzia delle Entrate verificherà i dati forniti per controllarne completezza ed esattezza ed effettuerà apposita valutazione. Entro tale termine, verrà comunicato esplicito diniego o al contrario si formerà silenzio assenso.

Per evitare un periodo di sospensione dell’autorizzazione all’effettuazione di operazioni intra UE è opportuno, quindi, che la presentazione dell’istanza avvenga non oltre il prossimo 29 gennaio 2011 in modo da ottenere l’autorizzazione tramite silenzio-assenso per la data del 28 febbraio 2011.

Ultime notizie apparse sulla stampa specializzata
Si segnala, di seguito, un recente articolo apparso su Il Sole 24 Ore del 22.01.2011:
“Le Entrate fanno il pieno dei richieste sull’IVA Ue"
Allarme eccessivo per l’inserimento nel Vies. A pensarlo è l’Agenzia delle Entrate che registra un numero troppo elevato di richieste rispetto alle attese di domande da parte dei contribuenti.
Molte migliaia di soggetti, secondo le stime delle Entrate, starebbero avanzando richieste che probabilmente non sono utili, esponendosi al monitoraggio per sei mesi da parte dell’amministrazione finanziaria che questo comporta. Secondo Rossella Orlandi direttore centrale aggiunto accertamento dell’Agenzia delle Entrate: “Molti contribuenti corrono il rischio di una duplice penalizzazione: fare un adempimento che non sarebbe in realtà richiesto e sottoporsi ai controlli che l’Agenzia effettuerà sui soggetti inseriti nel Vies”, in particolare ovviamente, quelli del primo semestre dopo l’autorizzazione. Il consiglio delle Entrate è “fare la domanda quando realmente serve – come spiega Orlandi – e non in via precauzionale.”

Fac simile della lettera da consegnare direttamente all’Agenzia delle Entrate Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di .................

Il sottoscritto …………………………. nato a ………………… il …./…/….., residente a …………………… (…..) in Via ………………………. n. …., C.F. …………………………………, nella sua qualità di professionista o titolare/legale rappresentante dell’impresa individuale/società “………………………………….” con sede in ………………………. (….) Via …………………… n.….. C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di ………………….., P. Iva …………………….. dichiara di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 33. La presente manifestazione di volontà è effettuata sulla base degli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010. A tal fine si segnala che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata anteriormente/posteriormente alla data del 31 maggio 2010.
(Luogo e data)

Impresa individuale/Società
(Titolare/Legale Rappresentante)

Conclusioni
Coloro i quali ritengano di dover effettuare acquisti di beni o ricevere prestazioni di servizi/consulenze da fornitori intracomunitari oppure ritengano di vendere beni o prestare servizi/consulenze a clienti intracomunitari, devono presentare un’apposita istanza, preferibilmente entro il prossimo 29 gennaio 2011 per continuare ad operare senza soluzione di continuità.

Si segnala tuttavia, come già precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, che non è opportuno presentare la domanda in via cautelativa senza avere un reale interesse, anche per evitare di essere sottoposti ai controlli che l’Agenzia effettuerà sui soggetti inseriti nel Vies.

La domanda potrà essere, infatti, presentata in ogni momento allorchè si deciderà di porre in essere tali operazioni. 

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