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Ecco la Manovra estiva per il 2011

Dal 18.07.2011 al 17.09.2011

riceviamo e pubblichiamo dal consulente fiscale dott. Attilio Marcozzi i principali punti contenuti nella manovra correttiva sui conti pubblici che riguardano la nostra professione

riceviamo e pubblichiamo dal nostro consulente fiscale dott. Attilio Marcozzi i principali punti che riguardano la nostra professione contenuti nella manovra correttiva sui conti pubblici.

La Manovra correttiva sui conti pubblici è stata approvata dall’esecutivo e si compone di un decreto legge, pubblicato in G.U. n.155 del 6 luglio 2011, e di una bozza di disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale.

Vengono qui esposte in sintesi le principali novità di carattere fiscale contenute nel decreto legge.

Riduzione ritenuta bonifici per ristrutturazioni edilizie
È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d’acconto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche / Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%;

- interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

Eliminazione garanzie istituti deflattivi del contenzioso tributario
Eliminato l’obbligo di prestare garanzie fideiussorie per il pagamento rateale di somme eccedenti Euro 50.000, prima rata esclusa, per i seguenti istituti deflattivi del contenzioso: accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento e conciliazione giudiziale.
A garanzia dell’erario si prevede che nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata diversa alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, l’ufficio iscrive a ruolo l’importo delle somme residue con le sanzioni in misura doppia.
Tali nuove disposizioni non saranno però applicabili agli atti già perfezionati alla data di entrata in vigore della Manovra.

Studi di settore – razionalizzazione termini pubblicazione
Dall’anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Per motivi eccezionali tale termine potrà essere differito al 31 marzo dell’anno successivo.

Studi di settore – inasprimento sanzioni
Sono state inasprite nella misura massima le sanzioni per chi omette la presentazione del modello dati rilevanti per gli studi di settore pur essendone obbligato, sia in allegato alla dichiarazione che su richiesta di presentazione da parte degli uffici.
Sarà possibile per l’Agenzia delle entrate procedere ad accertamento analitico induttivo ex art.39 DPR n.600/73, nell’ipotesi di indicazione nel modello di dati infedeli o dell’indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi non veritiere.

Studi di settore – più facile l’accertamento induttivo
Eliminato l’obbligo a carico degli uffici di motivare, in caso di rettifica, le ragioni che li inducono a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume dei ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.
Dopo l’approvazione della Manovra diventerà quindi più semplice per gli uffici disattendere la congruità agli studi di settore e procedere con accertamenti in rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo anche sui soggetti congrui.

Proroga accertamenti esecutivi
Con la modifica del comma 1 dell’art. 29, DL n. 78/2010 è prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza della disposizione che prevede l’esecutività dell’avviso di accertamento.

Riduzione delle sanzioni per ritardi brevi
Per effetto della modifica del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo, è estesa a tutti i versamenti e non è pertanto limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”.
Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15°. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.

Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
Dal 1° gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi di cui alla L. n.244/07 sarà riservato esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso un’attività dopo il 31/12/07.
L’imposta sostitutiva scenderà dal 20% al 5% e la permanenza massima nel regime è fissata in cinque anni.
I benefici del nuovo regime sono riconosciuti a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato attività artistica o professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti;

- l’attività non sia mera prosecuzione di altra già iniziata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per il caso della pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni

- e nel caso di proseguimento di attività svolta da terzi l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo precedente all’ingresso nel regime sia inferiore a 30 mila Euro.

Nuovo regime semplificato per gli “ex – minimi”
I soggetti che dal 2012 non potranno più avvalersi del regime dei minimi per effetto delle disposizioni di cui sopra, se in possesso dei requisiti previsti nei co.96 e 99 dell’art. 1 della Legge n.244/07 potranno beneficiare di un regime naturale semplificato, salva opzione per il regime ordinario, nel quale saranno esonerati dall’Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e dai versamenti periodici IVA. Il contribuente fuoriesce dal regime dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al co.96 o si verifica una delle fattispecie indicate nel co.99.

Chiusura agevolata liti fiscali pendenti
Sarà possibile definire le liti fiscali di valore non superiore a 20 mila euro pendenti alla data del 1 maggio 2011 presso le commissioni tributarie o il giudice ordinario.
La richiesta di definizione dovrà essere inoltrata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio e si perfezionerà con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art.16 della L. n.289/02.
La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012 mentre le somme necessarie alla definizione dovranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2011. Le liti fiscali passibili di definizione ai sensi delle nuove disposizioni saranno sospese fino al 30 giugno 2012.
Saranno uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate a stabilire le modalità di versamento, il modello di definizione ed ogni altra disposizione attuativa della nuova edizione della chiusura delle liti fiscali pendenti.

il Decreto Sviluppo DL n. 70/2011 convertito dalla Legge n. 106/2011

Con la pubblicazione sulla G.U. 12.7.2011, n. 160 è entrata in vigore, a decorrere dal 13.7.2011 (giorno successivo alla pubblicazione), la Legge 12.7.2011, n. 106 di conversione del DL n.70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo”.
Nell’iter di conversione, oltre alla conferma della maggior parte delle novità previste nel testo originario del citato Decreto, sono state introdotte alcune nuove disposizioni, come di seguito illustrato.
In particolare, l’art. 7 prevede al comma 1 una sintesi delle semplificazioni introdotte e al comma 2 la disciplina analitica attuativa delle stesse.

- Lett. c) Abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che fruiscono della detrazione IRPEF del 36%.

- Lett. d)  I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre l’intero costo, per singole spese non superiori a € 1.000, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura.

- Lett. h) I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo

- Lett. I) Estensione del limite di ricavi per l’accesso al regime di contabilità semplificata (€ 400.000 per le imprese di servizi, € 700.000 per le altre imprese)

- Lett. l) Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.


DETRAZIONE IRPEF 36% – COMMA 2, LETT. Q) E R)

È confermata, ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, l’abrogazione dell’obbligo:

– di invio della comunicazione di inizio lavori;

– dell’indicazione in fattura del costo della manodopera.

Comunicazione inizio lavori
Per effetto della modifica dell’art. 1, comma 1, lett. a), DM n. 41/98 è soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.

Tale obbligo è comunque sostituito:

- dall’indicazione nel mod. UNICO:

– dei dati catastali identificativi dell’immobile;

– degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, conduttore);

– degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

- dalla conservazione ed esibizione, a richiesta dell’Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento.

Indicazione in fattura del costo della manodopera
È stato eliminato l’obbligo di indicare, in relazione ai lavori agevolabili al 36%, il costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto a pena di decadenza dall’agevolazione dall’art. 1, comma 19, Legge n. 244/2007.

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