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Onorari “a discrezione” o “forfait”

Dal 19.07.2011 al 18.07.2012

In una scheda approvata dal Consiglio il 4 luglio 2011, le insidie e i pericoli che si nascondono dietro a questi metodi di valutazione dei compensi professionali

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC di Milano in data 4 luglio 2011 ha approvato una scheda di approfondimento pratico riguardo gli Onorari “a discrezione” o altrimenti detto a “forfait”, redatta dalla Commissione Parcelle.
Di seguito una sintesi della scheda integrale, che si trova nell'area manuali assieme a molti altri approfondimenti, della Sezione Parcelle

L’abolizione dei minimi di tariffa ha avuto, ingiustificatamente, come conseguenza, il ricorso generalizzato ad una forma di accordo tra professionista e committente basato sulla determinazione del compenso “a discrezione” o, come molto spesso si usa dire, “a forfait”.
Non si può negare che esista, in taluni casi, la necessità (o l’obbligo) di sottoscrivere un valore dell’onorario fisso e immodificabile fin dall’affidamento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso: questo è certamente il criterio che il professionista adotta o accetta quando non può (o non sa, o non vuole) fare appello ad un metodo di calcolo e ad una procedura.
Si tratta del cosiddetto “forfait” che esclude qualsiasi revisione e che, in linea di principio e a meno di specifiche condizioni introdotte nel contratto, non consente di vedere riconosciuta neppure alcuna parzializzazione del compenso in caso, ad esempio, di mancata conclusione della prestazione.

È chiaro che il “forfait” è solo una delle possibili clausole contrattuali che il professionista può liberamente sottoscrivere, ma che non corrisponde per necessità a tutte le forme di onorario “a discrezione”, che sono ben più varie e articolate.
Nel definire un compenso “a discrezione”, nulla va dato per sottinteso: neppure una dimostrazione a posteriori della congruità del calcolo può consentire aggiornamenti o revisioni determinati da circostanze intervenute nel corso della prestazione (prestazioni parziali, interruzioni di incarico, maggiori oneri per incremento di valori, ecc.). Una carenza di argomentazione a supporto del criterio adottato per determinare l’importo dell’onorario, non può che essere interpretata come un tacito ricorso al “forfait”.
Se poi, come qualcuno artatamente cerca di sostenere come principio inderogabile, si volesse affermare che la forma “a discrezione” è sinonimo, in tutti i casi, di “forfait”, basterebbe scorrere qualsiasi vocabolario della lingua italiana per rendersi conto della inconsistenza di quella ipotesi.

Nella scheda approvata dal Consiglio si mette in evidenza, tenendo conto di quanto la legislazione vigente afferma, i rischi di un utilizzo superficiale di termini ormai entrati nell’uso quotidiano, ma che può avere ripercussioni sgradevoli nei rapporti con i committenti.

La Commissione Parcelle

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