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Comunicazione telematica

Dal 28.07.2011 al 28.09.2011

Obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro, emesse dal primo di luglio. Vediamo come

Riceviamo e pubblichiamo la puntuale comunicazione del nostro consulente fiscale, dott. Attilio Marcozzi, riguardante l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Che significa che entro il 31 ottobre 2011 vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 25.000,00 euro al netto dell’IVA, rese e ricevute nell’anno 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere la fattura; ed entro il 30.4.2012, vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA, rese e ricevute nell’anno 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere la fattura; le operazioni di importo pari o superiore a 3.600,00 euro al lordo dell’IVA, rese e ricevute dall’1.7.2011 al 31.12.2011, per le quali non è previsto l’obbligo di emettere la fattura.
Ma vediamo in dettaglio la norma

1 PREMESSA
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 è stata data attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall’art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con:
- il provvedimento emanato il 14.4.2011;
- la circolare n. 24 del 30.5.2011.

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce delle novità intervenute.

2 SOGGETTI OBBLIGATI
Il nuovo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Sono obbligati anche:
- i soggetti in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale in Italia;
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive.

I contribuenti minimi sono esclusi dall’obbligo di comunicazione, salvo che -in corso d’anno- si verifichi una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato.

3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali coesistano i presupposti impositivi (oggettivo, soggettivo e territoriale).


3.1 SOGLIE DI 3.000,00 E 3.600,00 EURO
Sono soggette all’obbligo di comunicazione:
- le operazioni con obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA;
- le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.

Il limite di 3.600,00 euro si applica anche alle:
- operazioni con obbligo di emissione della fattura, se non è obbligatoria l’indicazione separata dell’imposta (es. agenzie di viaggio in regime speciale);
- operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se quest’ultima viene emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

In via transitoria:
- per il periodo d’imposta 2010, le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro al netto dell’IVA e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione;
- dall’1.1.2011 al 30.6.2011, la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.

A regime, ossia dall’1.7.2011, la comunicazione avrà per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA:
- di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA, se soggette all’obbligo di fatturazione;
- di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, se non soggette all’obbligo di fatturazione.

3.2 CONTRATTI DA CUI DERIVANO CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI TRA LORO COLLEGATI
Per i contratti:
- d’appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es. contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.), la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono di importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro;
- tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

3.2.1 Pagamento frazionato del corrispettivo
Per i suddetti contratti, in caso di pagamento frazionato del corrispettivo, deve essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese o ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo è inferiore alla soglia.

Nello specifico, deve essere compilata un’unica riga del tracciato record; nel campo “data dell’operazione” va indicata:
- la data di registrazione dell’ultima operazione resa o ricevuta nell’anno di riferimento;
- ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell’operazione.

3.2.2 Nozione di “collegamento tra più contratti”
Il collegamento negoziale si verifica quando le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì mediante una pluralità coordinata di contratti.

3.3 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE
Dall’obbligo di comunicazione sono escluse:
- le importazioni;
- le esportazioni “dirette”, anche in triangolazione; l’esonero non è, invece, applicabile alla cessione interna dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie;
- le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT:

l’esonero pertanto riguarda:
o le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni;
o le prestazioni di servizi “generiche”, territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché ivi imponibili;
- le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “operazioni con paradisi fiscali”);
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe Tributaria:

l’esonero pertanto:
o riguarda, ad esempio, i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili;
o non riguarda, ad esempio, le cessioni di autoveicoli, le quali, pur essendo sottoposte ad un particolare regime pubblicistico, non sono monitorate dall’Anagrafe tributaria;
- i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, se documentati da fattura;
- a seguito del D.L. 13.5.2011 N. 70 convertito in legge (c.d. “decreto sviluppo”) è stato abolito l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro:
o effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA;
o se il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adempimento in esame resta obbligatorio se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle suddette comunicazioni all’Anagrafe tributaria.

3.4 DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE
Nella comunicazione devono essere indicati, per ciascuna cessione o prestazione:
- la data dell’operazione, ossia:
o la data di registrazione dell’operazione;
o ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell’operazione;
- l’anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale:
o se persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
o se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; in relazione alle società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi dovuti e l’importo dell’IVA, ovvero la specificazione che l’operazione è non imponibile o esente;
- i corrispettivi, comprensivi dell’IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.

Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il cessionario/committente deve fornire al cedente/prestatore il codice fiscale anche nell’ipotesi in cui sia emessa la fattura.

4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni in esame devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica:
- direttamente, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti).

4.1 TERMINI
A regime, la comunicazione telematica deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
In via transitoria, in relazione alla comunicazione relativa al periodo d’imposta 2010, il termine di invio è prorogato al 31.10.2011.

Pertanto, entro:
- il 31.10.2011, vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 25.000,00 euro al netto dell’IVA, rese e ricevute nell’anno 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere la fattura;
- il 30.4.2012, vanno comunicate:
o le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA, rese e ricevute nell’anno 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere la fattura;
o le operazioni di importo pari o superiore a 3.600,00 euro al lordo dell’IVA, rese e ricevute dall’1.7.2011 al 31.12.2011, per le quali non è previsto l’obbligo di emettere la fattura.


4.2 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA
Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile, senza applicazione di sanzioni:
- annullare la comunicazione originaria;
- inviare una comunicazione sostitutiva per correggere eventuali errori e/o omissioni.

Scaduto il termine di 30 giorni è ammesso il ricorso al “cd.” ravvedimento operoso per sanare eventuali omissioni e irregolarità.

5 SANZIONI
L’omessa comunicazione telematica, così come la comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.




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