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Progettazione impianti fotovoltaici

Dal 10.02.2013 al 21.03.2013

Riceviamo il parere del CNA in merito alle legittime competenze degli Architetti nella progettazione di impianti fotovoltaici

Riceviamo e pubblichiamo il parere del CNA riguardo le competenze degli Architetti in materia di progettazione di impianti, e in specie di impianti fotovoltaici integrati.  

Oggetto: Rif. Vs. mail del 6 novembre 2012, prot, n. 1 2 1115

Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto appare utile evidenziare che, fermo restando quanto sancito con gli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, la materia specificamente relativa al quesito è trattata dal D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), ove l'art. 5 così recita: "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [deg li impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste".

La norma, tuttavia, non precisa quali siano le figure professionali competenti a redigere progettazioni impiantistiche rinviando, di conseguenza, alla disciplina degli albi professionali ed a tutta la relativa e copiosa produzione giurisprudenziale in materia.

Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica
"strettamente connesse con singoli fabbricati" parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.
Tale orientamento si affermerebbe nel caso in cui non si potesse accedere ad
un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile non solo alla mera realizzazione di edifici bensì anche ad altri generi di impianti e di opere risultando tale restrittiva interpretazione incompatibile con la norm a transitoria contenuta nell'art . 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato , sez. III , parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22
maggio 2000, n. 2938 e 12settembre 2000, n. 4808).

Il Consiglio di Stato, poi, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola di un bando relativo all'affidamento di un incarico di progettazione di opere di edilizia civile che avrebbe escluso dalla partecipazione gli architetti, ha evidenziato un ulteriore aspetto sulle competenze impiantistiche degli architetti, affermando che: ''pur non potendosi addivenire, sulla base della normati va vigente, ad una sostanziale equip arazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato
quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale".

La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti nel merito.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatt i, la tesi In base alla qual e "la
progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere" ed ancora "se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica , evidentemente, con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due
professioni per le materie ivi indicate" (Cass. Civ. Sez. II 29.3 .2000 n. 3814; Casso Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; V. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).
Detto orientamento conduce a presupporre che almeno tale genere di impiantistica possa essere ricompresa nella nozione di "opere di edilizia civile"di cui all'art. 52, co. I.

Si può, quindi, asserire che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra nelle competenze professionali dell'architetto (cfr. altresi Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, in tal modo, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione dell 'illuminazione di un campo di
calcio).

Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione
precisando, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 48 66/2009, ancora una volta , la competenza degli architetti nella progettazione di impianti all'interno di edificie, quindi, a servizio di essi atteso che la sentenza, partendo dalla lettura dell'art .s z del R.D. 2537/ 1925, testualmente afferma : "Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, )"; "...il concetto di edilizia civile, uiene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate alfabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."

Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perch é consona ad una lettura aggiorrnata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica, anche nelle applicazioni civili.
Nel caso di specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" debba essere esteso oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici riguardanti il fabbricato e, quindi, non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento ed elettrici compresi nell'edificazione.

In conclusione, quindi, in ossequio alle disposizioni di legge sopraindividuate ed a
quant'altro argomentato non si può che ritenere valido quanto espresso nella materia sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa quando affermano la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come la stessa viabilità).

Preme solo aggiungere che il V° Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) individua l'impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative ovvero un impianto costituito da moduli non convenzionali e componenti speciali concepiti per sostituire o integrare elementi architettonici preesistenti.
Appare di tutta evidenza come per simili realizzazioni l'architetto assuma un ruolo
fondamentale avendo la form azione giusta per affrontare e risolvere, positivamente, la progettazione del fotovoltaico integrato negli edifici, con adozione di moduli che, mentre generano energia elettrica, integrano e sostituiscono elementi caratterizzanti la stessa facies architettonica e decorativa delle fabbriche oggetto di tali interventi.
Con i migliori saluti.

Il Presidente del Dipartimento
Lavoro, compensi e competenze professionali
(arch. Pasquale Caprio)

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