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Società tra Professionisti e loro regime fiscale

Dal 16.04.2013 al 16.05.2013

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2013 n. 81 il Decreto Ministeriale che istituisce e regola le Socità di Professionisti. Un approfondimento del nostro fiscalista dott. Attilio Marcozzi

Pubblicato sulla G.U. del 06 aprile 2013 n. 81 il  "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183".
A riguardo riceviamo e volentieri pubblichiamo un approfondimento del nostro fiscalista dott. Attilio Marcozzi dedicato al regime fiscale delle Socità tra Professionisti, accompagnato da un paio di articoli di approfondimento tratti dal Sole 24 ore del 6 aprile 2013 in merito al regolamento che ne regola la gestione e del regime fiscale 'per competenza' della socità stessa.
Infine una Circolare del Consiglio Nazionale Architetti dedicata all'approfondimento del tema.


Il recente regolamento attuativo (34/2103) delle norme introdotte dalla Finanziaria 2012 che  ha previsto la possibilità, per i professionisti, di esercitare la propria attività anche in forma societaria ha disciplinato solo l’aspetto civilistico; nulla è stato specificato in merito al regime fiscale, ossia alla natura del reddito prodotto dalla società. In particolare, se il reddito della società va tassato secondo il principio del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
In mancanza di una norma specifica, la forma societaria scelta per l’esercizio dell’attività professionale dovrebbe determinare il regime fiscale applicabile alla stessa.
In caso, quindi, di costituzione di una Srl (non in trasparenza) le regole fiscali da applicare saranno quelle tipiche di questa forma societaria, e cioè l’imputazione delle componenti economiche positive e negative secondo il principio “di competenza” e i relativi redditi assoggettati ad IRES. I soci saranno tassati “per cassa”, al momento dell’eventuale distribuzione di un dividendo, sulla base del tipo di partecipazione posseduta (qualificata / non qualificata).
Se viene scelta la forma di una società di persone (Sas o Snc), secondo le regole generali del reddito di impresa, verrà applicato il principio “di competenza” per l’imputazione delle componenti economiche positive e negative, mentre il reddito conseguito sarà imputato ai singoli soci “per trasparenza”, cioè indipendentemente dall’effettiva distribuzione.
La natura del reddito prodotto non determina solo il regime di determinazione del reddito (per competenza o per cassa), nel caso del principio di competenza, infatti, la società di professionisti non subirebbe la ritenuta di acconto alla fonte ex art. 25, DPR n. 600/73.

E’ molto probabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca un chiarimento “ufficiale” sul trattamento fiscale delle società tra professionisti, per il momento, si ritiene utile  evidenziare i chiarimenti forniti in passato dalla stessa Agenzia per le “società tra avvocati” e per le “società d’ingegneria”.
Società tra avvocati
Nella Risoluzione 28.5.2003, n. 118/E l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato che la società tra avvocati, di cui al D.Lgs. n. 96/2001, “per quanto non espressamente previsto, è disciplinata dalle disposizioni che regolano la società in nome collettivo”, ha precisato che la stessa non ha natura commerciale e di conseguenza:
-    il reddito prodotto va considerato di lavoro autonomo, anche se la società tra avvocati è stata costituita nella forma di snc (e, quindi, applicazione principio “di cassa”);
-    ai compensi, alla stessa dovuti, va applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.
Società d’ingegneria
Nella Risoluzione 4.5.2006, n. 56/E, l’Agenzia, ha rilevato che ai sensi dell’art. 17, Legge n. 109/94 “per «società d’ingegneria» si intendono «le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, (...), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni”, e che:
-    il reddito conseguito va considerato reddito d'impresa (applicazione principio “di competenza”);
-    ai compensi, alla stessa dovuti, non va applicata la ritenuta d'acconto.

Da ultimo, si ritiene utile evidenziare che anche l'inquadramento previdenziale attribuibile ai singoli soci presenta margini di incertezza.
I soci professionisti dovrebbero rimanere iscritti alle rispettive Casse previdenziali di appartenenza e per tali soggetti dovrà essere individuata la base imponibile  previdenziale da assoggettare al contribuito c.d. “soggettivo”. Mentre, per i soci non professionisti, è probabile che venga prevista l'iscrizione all'INPS (Gestione IVS o separata).
Infine, dovrà essere regolata la modalità di applicazione del contributo integrativo soprattutto in presenza di soci professionisti iscritti in Ordini / Albi diversi, nonché di soci non professionisti.
 

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