Caricamento...

Assicurazione obbligatoria

Dal 15.07.2013 al 31.01.2014

Come previsto dalla Riforma delle Professioni, ad un anno dalla sua approvazione scatta l'obbligo di copertura assicurativa professionale

Come previsto dalla Riforma delle Professioni, ad un anno dalla sua approvazione scatta l'obbligo di copertura assicurativa professionale.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, nel riconfermare il contenuto della circolare inviata il 24/4/2012 segnala che "come già risposto ad altri Ordini relativamente a quesiti analoghi, l'obbligo di assicurazione professionale ricade anche su quei professionisti iscritti all'Albo che esercitano l'attività professionale anche saltuariamente, con prestazioni occasionali o in forma gratuita"
.

Qui la Circolare .
Come in essa specificato, a tale obbligo possono fare eccezione:

a) professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa:
appare sufficiente verificare la presenza e, in difetto, far inserire nella Polizza assicurativa del titolare della studio una apposita clausola con cui
specificare che, ai fini dell'Assicurazione prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i dipendenti e tirocinanti che si avvalgono delle prestazioni dell'assicurato, e che tutti costoro devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con l'assicurato,

b) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente avente rilevanza esterna (in via esemplificativa e non
esaustiva: perizie, collaudi, ecc);

appare sufficiente inserire il professionista che svolge attività con rilevanza esterna nella polizza assicurativa dell'ente con le modalità di cui al
precedente punto.

c) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna;
non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'ente
senza alcuna rilevanza esterna.

d) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.
Stante la possibilità di svolgere attività professionale, si ravvisa I'obbligo della polizza assicurativa, eventualmente con le modalità di cui al punto a), qualora si rientri anche in tale fattispecie.

Potrebbe interessarti

04.12.2025 Consiglio Nazionale Architetti

SCADENZA DEL TRIENNIO FORMATIVO 2023-2025: RAVVEDIMENTO OPEROSO

Previsto anche per il triennio 2023-2025 un semestre di ravvedimento operoso con termine ultimo al 30 giugno 2026, per acquisire i crediti formativi mancanti.

Scopri di più
03.12.2025 Inarcassa

INARCASSA: dichiarazioni dei redditi e dei volumi d'affari 2024

Si ricorda ai professionisti titolari di partita IVA e iscritti a INARCASSA che coloro che non hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre possono farlo senza sanzioni entro il 31 dicembre, purché l’eventuale saldo del conguaglio annuale avvenga entro lo stesso termine.

Scopri di più
26.11.2025 Call

CALL: Variante PGT del Comune di Milano - Suggerimenti e proposte

L'Ordine apre una call per ricevere suggerimenti e proposte per la parziale variante al PGT del Comune di Milano. Gli iscritti sono invitati a mandare i propri contributi entro il 5 dicembre 2025.

Scopri di più

CONTATTACI

Ordine Architetti P.P.C. Della provincia di Milano

C.F. 80138830155

Via Solferino 17-19 20121 Milano

Orari lunedì-venerdì Dalle 9.30 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 16.00

+39 02 62534 1 segreteria@ordinearchitetti.mi.it segreteria@oamilano.it (PEC)

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C DELLA PROVINCIA DI MILANO

C.F. e P.iva 12392280157

Via Solferino 17-19 20121 Milano

Orari lunedì-venerdì Dalle 9.30 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 16.00

+39 02 62534 390 fondazione@architettura.mi.it fondazione@oamilano.it (PEC)

UFFICIO STAMPA - PPAN

SEGUICI SU