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Esoneri triennio 2020-2022

Dal 01.10.2014 al 31.12.2016

1)Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?

Sì, possono essere richiesti esoneri nei seguenti casi, da autocertificare (Istruzioni qui) sulla piattaforma im@teria:

a) maternità, paternità, adozione e affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 cfp in materia di deontologia e discipline ordinistiche (è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità);
b) malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Qui il modulo da allegare alla richiesta su im@teria.
e) non esercizio della professione, neanche occasionalmente.
Gli iscritti che non esercitano la professione, all’atto della richiesta di esonero, devono dimostrare la sussistenza di tutte e tre le seguenti condizioni:

  • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né essere soggetto al relativo obbligo;
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né essere soggetto al relativo obbligo;
  • non aver esercitato l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (di libero professionista, di dipendente, di collaboratore, di consulente) nell'anno antecedente alla data di richiesta dell’esonero.

"Non esercitare l’attività professionale", neppure occasionalmente, significa non svolgere né aver svolto una qualunque attività connessa con il concetto di ‘edilizia civile’, ossia collegata direttamente o indirettamente a qualsivoglia opera a diretto servizio dei singoli fabbricati (art. 52 del RD 2537/1925). 

A titolo esemplificativo, possono fare richiesta di esonero:
- gli insegnanti delle scuole materne, primarie, secondarie e superiori che non svolgono la libera professione, pur insegnando materie affini all’architettura;
- i dipendenti pubblici che non firmano atti professionali neppure in nome e per conto per il datore di lavoro, e/o che non progettano né verificano, valutano, validano atti e progetti connessi all'edilizia civile, e/o che sono impiegati in settori non tecnici;
- i dipendenti privati, il cui contratto di assunzione non prevede il titolo di laurea in architettura, e le cui mansioni non derivano da conoscenze tecniche tipiche di tale titolo di studio;
- i consulenti o collaboratori che non svolgono in alcun modo la propria mansione nell'ambito dell’edilizia civile.

In questi casi, l’Ordine si riserva di confrontarsi con l’iscritto circa i contenuti del contratto di lavoro/consulenza in questione, le mansioni che il professionista è chiamato a svolgere, il titolo professionale per il quale è stato assunto/incaricato.

Qui delibera di Consiglio del 10 dicembre 2018
Qui il modulo da allegare alla richiesta su iM@teria

Ricordiamo che l’esenzione di cui ai punti precedenti va richiesta ogni anno, e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.

2) Da quando decorre l’obbligo formativo?
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine (neoiscrizione). E’ prevista la riduzione proporzionale dei crediti formativi da raggiungere (-20 cfp all’anno). L'autocertificazione viene inserita direttamente dalla segreteria dell'Ordine sulla piattaforma iM@teria.

3) Da quando cessa l’obbligo formativo?
L’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell’ipotesi di esonero e nell’ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.

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