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SCIA, CIL, CILA, Permessi di Costruire e super DIA

Dal 07.09.2015 al 07.10.2015

Molte novità a seguito della riforma della Pubblica Amministrazione della legge 124/2015, tra modulistica, procedure per piccole opere quali CIL CILA, SCIA oltre che per l'iter di Permesso di Costruire e super DIA. Vediamo quali

CIL CILA
A seguito della riforma della Pubblica Amministrazione dettata dalla legge 124/2015, il 21 agosto il Comune di Milano ha provveduto a pubblicare qui la nuova modulistica relativa le diverse pratiche edilizie minori unificata a livello nazionale.
A livello operativo però cambiano di molto i termini di vincolo alla esecutività della documentazione presentata. vediamo come.

SCIA
Le costruzioni realizzate con Scia saranno meno in balia di eventuali contestazioni, in quanto sarà limitata a 18 mesi a partire dalla presentazione della pratica -ricordiamo che la Legge 241/1990 poneva a scadenza un ambiguo "termine ragionevole", che per alcuni ha significato anche 10 anni-  la possibilità di annullamento d'ufficio di tali interventi.
 
La Scia, introdotta dal DL 78/2010, ha sostituito la Dia come atto di semplificazione per il settore edile.
Essa prevede infatti la possibilità di avviare il cantiere nello stesso giorno della presentazione dell’istanza.
Con la Dia, invece, prima di iniziare i lavori si dovevano attendere trenta giorni per consentire alle Amministrazioni di effettuare tutti i controlli del caso.
D’altra parte, però, anche con la Scia la PA ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi.
 Fino a ieri, decorso questo termine, il cantiere non poteva essere comunque considerato definitivo. Nel caso in cui terzi interessati faccessero valere delle motivazioni di pubblico interesse infatti, l’Amministrazione poteva decidere di annullare l’atto d’ufficio entro "un termine ragionevole".
Oggi, per agire in questo senso, ci saranno solo diciotto mesi di tempo, permettendo così di operare in un clima di minor incertezza.

PERMESSO DI COSTRUIRE
Cambierà anche la procedura per il Permesso di costruire, cui la Riforma intende dare tempi più rapidi agli enti pubblici. Gli atti di assenso e i nulla osta delle diverse parti dell'Amministrazioni dovranno essere resi entro trenta giorni esclusivamente all'ufficio tecnico. Decorsi questi termini dovrebbe valere il silenzio-assenso, per cui è possibile operare secondo quanto segnalato e non ostato al decorrere di tale lasso di tempo.
Nel caso poi le autorizzazioni coinvolgano altri Uffici o Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, l’inerzia massima diventa comunque di massimo novanta giorni.
 
Apparentemente dunque un radicale snellimento per l’attività edilizia, là dove le richieste di Permesso di Costruire spesso trovano ostacoli proprio nei pareri delle varie Amministrazioni coinvolte nelle autorizzazioni: Dopo la presentazione dell’istanza al Comune, col silenzio assenso si dovrebbe evitare che i procedimenti si fermino per troppo tempo sui tavoli delle varie Asl, Vigili del Fuoco e Soprintendenze affinchè si pronuncino sulla pratica.
A breve il parere dei nostri esperti legali.
 
SUPER DIA
Nel merito delle nuove procedure edilizie segnaliamo dal Consiglio unificato delle Regione che la superDIA sarà operativa dal 14 ottobre; le Regioni a statuto ordinario entro 90 giorni dall’adozione della Conferenza unificata del 16 luglio, ove non abbiano già provveduto, dovranno aver adeguato la modulistica in relazione alle specifiche normative regionali e di settore unificata a livello nazionale. Pertanto, entro il 14 ottobre 2015 sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello standard.

L’adeguamento è vincolante per le Regioni a statuto ordinario, mentre è opzionale per le tutte le Regioni a statuto speciale.
Saranno adottati dalle Regioni che abbiano già previsto l’utilizzo della super DIA in alternativa al permesso di costruire -ad esempio Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria- memtre non saranno adottati dalle Regioni in cui non è previsto l’uso della super DIA, come ad esempio Toscana ed Emilia Romagna.

Gli interventi da super DIA sono quelli indicati dall’articolo 22 comma 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia):

  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati
  • interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
  • interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall’art. 10, comma 1 lettera c del DPR 380/2001

Nel nuovo modello super DIA, il professionista abilitato deve compilare una serie di informazioni e dati relativi all’immobile e alla tipologia di lavori da eseguire.

In particolare, occorre definire:
titolare dell’intervento
presentazione della denuncia di inizio attività
qualificazione dell’intervento
localizzazione dell’intervento
opere su parti comuni o modifiche esterne
descrizione sintetica dell’intervento
regolarità urbanistica e precedenti edilizi
calcolo del contributo di costruzione
tecnici incaricati
impresa esecutrice
diritti di terzi
rispetto delle norme sulla privacy

Occorre quindi compilare una check-list sulla documentazione già disponibile e allegata riguardante:
· soggetti coinvolti
· ricevuta di versamento diritti di segreteria
·  copie documenti di identità
· documenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
· dichiarazioni di assenso
· modello Istat
· calcolo preventivo del contributo di costruzione
· notifica preliminare
· documentazione fotografica
· relazioni sul superamento delle barriere architettoniche
· progetto impianti
· relazione sui consumi energetici
· documentazione di impatto acustico
· autodichiarazioni varie
· pareri preventivi vari
· autorizzazione sismica
· relazione geologica
· relazione geotecnica
· autorizzazioni e pareri vari in caso di vincoli

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