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Coordinamento della Sicurezza e aggiornamento abilitazione

Dal 26.10.2009 al 26.10.2010

Tre domande al Direttore dei corsi di formazione dell'Ordine, prof. Marco Trani, in merito all'aggiornamento formativo previsto dal d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.


Vi proponiamo di seguito una rapida intervista al prof. Marco Trani, Direttore dei corsi di formazione per Coordinatori della Sicurezza presso il nostro Ordine, volta a chiarire in particolare lo spinoso tema dell'aggiornamento formativo previsto dal d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

 
DOMANDA: Gli iscritti hanno rivolto all’Ordine diversi quesiti riguardo all’obbligo di aggiornamento quinquennale per i Coordinatori della sicurezza. Come si configura, esattamente questo dovere formativo?

L’Allegato XIV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 riporta testualmente:

«E’ previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto».

In primo luogo è bene sgombrare il campo da un dubbio ricorrente: il “decreto” a cui fa riferimento il testo sopra riportato è il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto “Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, infatti, modifica il precedente disposto normativo, per cui l’Allegato XIV in parola è da intendersi quale appendice del decreto originale e non di quello di modica.

In termini semplici, entro il 15 maggio 2013 tutti i coordinatori abilitati prima del 15 maggio 2008 dovranno avere acquisito uno o più attestati atti a dimostrare di avere effettivamente frequentato 40 ore di aggiornamento professionale nelle forme consentite dalla legge.
La lettera del disposto normativo, pertanto, consente ad un professionista abilitatosi nel 1996, anno di attivazione dei primi corsi di formazione per coordinatori della sicurezza, di aggiornarsi nel 2013, cioè 17 anni dopo la sua abilitazione!

E’ di tutta evidenza il forte contrasto della lettera (primo aggiornamento dopo 17 anni) con lo spirito della Legge (aggiornamento periodico quinquennale), che, tra l’altro, riprende il concetto di aggiornamento professionale già introdotto con precedente disposto normativo (poi confermato dal c.d. Testo Unico della Sicurezza) per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

Preme dunque svolgere alcune considerazioni atte alla individuazione di un codice comportamentale concernente l’aggiornamento professionale del coordinatore della sicurezza valido non solo dal punto di vista dell’etica professionale personale, ma anche dal punto di vista del miglior servizio reso al Committente di un’opera, il quale potrebbe incautamente incorrere nella cosiddetta “culpa in eligendo” ove avvalendosi di un coordinatore della sicurezza non aggiornato – e quindi non in grado di ottemperare alle novità normative – venisse a trovarsi in una situazione di inadempienza personale agli oneri che il nuovo Testo Unico della Sicurezza gli pone in capo.

  1. La necessità di formazione permanente dei soggetti che ricoprono posizioni di garanzia nei confronti dei lavoratori si intuisce fin dalla formulazione del Codice Civile del 1942 il cui l’articolo 2087 prevede che, per la loro tutela, siano attuate tutte le misure che secondo «la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica» risultino necessarie. Per assolvere alla obbligazione del Codice ora richiamata, risulta evidente la necessità di mantenersi costantemente aggiornati proprio in relazione alla evoluzione delle conoscenze teoriche ed applicative in materia di procedure lavorative, attrezzature e quant’altro di necessità per lo svolgimento delle attività lavorative nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

  2. I contenuti del codice sopra richiamati hanno poi trovato riscontro nell’articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto in parola, il quale annovera, tra le misure generali di tutela: «l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico». L’aggiornamento relativo al “progresso tecnico” è dunque atto dovuto.

  3. Il Legislatore ha quindi avvertito l’esigenza di attivare un sistema di formazione permanente per i Coordinatori della sicurezza, così come già aveva fatto per i Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione aziendale, giudicando congruo un aggiornamento di 40 ore ogni cinque anni.

Alle precedenti considerazioni poi se ne possono aggiungere due di carattere soggettivo.

  • La prima è che la natura fortemente innovativa del cosiddetto “Testo Unico” sugli aspetti gestionali sia della fase progettuale che della fase esecutiva di un procedimento dovrebbe indurre nei professionisti – anche a scopo prudenziale – l’esigenza di approfondire queste tematiche, senza tentennamenti di sorta, anche in considerazione del nuovo coinvolgimento dei Progettisti e dei Direttori dei Lavori nell’ottenere la migliore tutela dei lavoratori.

  • La seconda è che il mercato delle committenze presto si renderà conto che la selezione di un Coordinatore della sicurezza “aggiornato a termini di legge” garantisce il Committente molto significativamente nei confronti della eventuale contestazione di una “culpa in eligendo”. La posizione del mercato professionale ora descritta sarà poi amplificata nel momento in cui saranno i professionisti stessi (Progettisti e Direttori Lavori) a dover scegliere, per conto del committente (assumendosi quindi la responsabilità), i loro colleghi Coordinatori.

 
DOMANDA: Poiché il dettato normativo consente l’aggiornamento frazionato in moduli (ad esempio 10 moduli da 4 ore ripartiti in cinque anni) perchè l’Ordine degli Architetti di Milano offre agli iscritti una formazione standard da 40 ore in unica soluzione?

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si compone di 306 Articoli e 55 Allegati. Il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 presenta, solo con riferimento all’articolato del modificando disposto, 149 articoli, escluse, dunque, tutte le varianti inerenti gli Allegati!

A fronte di questa valanga normativa, pienamente in vigore, 40 ore di aggiornamento sono francamente molto poche e, certamente, non esauriscono la necessità di reale aggiornamento del professionista. Vale a dire che in una settimana di lavoro ordinario – 40 ore, appunto – dovrebbe essere possibile leggere e comprendere tutti i risvolti applicativi della nuova legislazione. Ciò è velleitario.

L’Ordine degli Architetti, ha pertanto ritenuto necessario, in questo momento storico normativo, dare agli iscritti la possibilità di approfondire, per quanto possibile nell’ambito di 40 ore, gli aspetti di maggiore impatto sulla vita dei Coordinatori professionisti, ritenendo la formula del “convegno” isolato dispersiva e superficiale. Non a caso il programma delle 40 ore proposte entra nel vivo della realtà professionale, proponendo esperienze vissute e workshop interattivi tra il personale docente e il frequentatore del corso.

Generata una solida base di aggiornamento, negli anni a venire, l’Ordine promuoverà certamente specifici seminari a carattere tecnico-gestionale su argomenti di maggiore dettaglio, seguendo l’evoluzione normativa che, in ogni caso, accompagna l’esercizio di qualunque professione.

 
DOMANDA: Acclarato che l’assunzione dell’incarico di Responsabile dei Lavori, ove a ciò richiesti da parte del Committente, non è più un obbligo per il Progettista e il Direttore dei Lavori, come devono comportarsi questi professionisti?

In primo luogo, fin dove possibile e ragionevole, si sconsiglia vivamente al professionista l’assunzione del doppio incarico di Responsabile dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza, specialmente per quanto riguarda la fase esecutiva del procedimento. E’ opportuno, infatti, che la catena di comando, sul lato committenza, abbia un doppio anello, a vantaggio dell’approccio dialogico con l’impresa affidataria/esecutrice che dette figure, a diverso titolo e livello dispositivo, debbono instaurare per la migliore sicurezza delle maestranze di cantiere. Preme altresì sottolineare l’alto grado di specializzazione oggi richiesto al Coordinatore della sicurezza, che difficilmente riuscirebbe a gestire la complessità di una contemporanea molteplicità di incarichi nell’ambito del medesimo intervento.  

Il ruolo di Responsabile dei Lavori, pertanto, è da considerarsi un naturale completamento della figura del Capo Progetto o del Project Manager o del Direttore dei Lavori, per come la tradizione di oltre un secolo di professione nel nostro paese ce le hanno tramandate. Non si può, tra l’altro, dimenticare il profilo a contenuto squisitamente tecnico-gestionale che il Legislatore ha attribuito al Responsabile dei lavori, il quale non può più essere un generico professionista – o, peggio, un soggetto – “terzo”, spesso avulso dal processo di progettazione e realizzazione di un’opera.

Lo “spirito” della legge, anche in questo caso, è adamantino: il Legislatore suggerisce che il Responsabile dei lavori sia un tecnico del settore delle costruzioni, e non un qualunque delegato del Committente. Un tecnico che, sostituendosi al Committente, sia capace di “leggere” la sicurezza esecutiva nei documenti progettuali e nelle situazioni di cantiere in divenire, fermo restando il ruolo e la responsabilità del coordinatore della sicurezza. Un tecnico capace di sviluppare un “programma dei lavori sicuro”. Un tecnico capace di scegliere una impresa esecutrice anche in base alla potenzialità di sicurezza del lavoro che questa è in grado di esprimere in fase di offerta.

Sarà dunque opportuno – e prudente – che Progettisti e Direttori dei lavori si aggiornino in relazione alle competenze in materia di sicurezza (penalmente sanzionate) che la legge oggi attribuisce al Committente o al Responsabile dei Lavori, rammentando che la norma è in vigore dal 15 maggio 2008 e che pertanto è opportuno regolarizzare eventuali situazioni pregresse ancora in essere non conformi al dettato normativo (ad esempio in tema di subappalti).

In questo caso, il suggerimento ai progettisti e ai direttori dei lavori è quello di seguire un corso di aggiornamento insieme ai coordinatori della sicurezza, anche al fine di addivenire più facilmente ad una “visione comune” dei problemi della sicurezza del cantiere che può solo fare del bene ai cantieri, ma, ancora di più, ai lavoratori.


Prof. Marco Lorenzo Trani
Dip. B.E.S.T. Politecnico di MILANO

Milano, 19 Ottobre 2009


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