Caricamento...

Aggiornamento professionale: modifica del Codice Deontologico

Dal 12.05.2021 al 12.06.2021

In riferimento alle sanzioni per mancato aggiornamento professionale, il CNAPPC ha approvato la revisione dell’art.9 del Codice Deontologico e delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari. In vigore dal 30 aprile

In riferimento alle sanzioni per mancato aggiornamento professionale, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha approvato la revisione dell’art.9 del Codice Deontologico e delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari, introducendo una nuova articolazione delle sanzioni per la violazione dell’obbligo di formazione continua, fermo restando l’autonomia di valutazione dei singoli Collegi di Disciplina.

Per completezza si riporta il testo del nuovo articolo 9 del Codice Deontologico, in vigore dal 30 aprile 2021.

Art. 9
(Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.

2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP (10%);
2. censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18 (30%);
3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP (40%)
4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP (60%)
5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione compresa superiore 37 CFP.

Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

 

Con l’occasione si ricorda a tutti gli iscritti l’imminente scadenza del 30 giugno 2021 del periodo di ravvedimento operoso per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019.

Potrebbe interessarti

28.03.2024 Dibattito Aperto

La Milano del futuro: un dialogo costruttivo - l'intervento di OAMi

L'Ordine prosegue il confronto sui temi trasformazione edilizia della città: si è svolto il 27 marzo presso Assimpredil Ance l’incontro in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

Scopri di più
28.03.2024 Eventi

Fuorisalone 2024: installazione in sede e iniziative in programma

In occasione della Milano Design Week 2024, la sede dell’Ordine e della Fondazione ospita un'installazione a cura dell'azienda Finsa, dedicata agli spazi nomadi e ad un nuovo concetto di ospitalità, oltre a un ricco programma di incontri che animeranno le giornate del FuoriSalone.

Scopri di più
27.03.2024 Ordine

Assemblea di Bilancio Consuntivo anno 2023

L'assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2023 dell'Ordine è convocata per il 19 aprile alle ore 17.30 in via Solferino 17.

Scopri di più