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Incarichi sotto soglia

Dal 01.06.2010 al 01.06.2011

Circolare dedicata alle regole base per la definizione degli incarichi pubblici cosidetti "sottosoglia", ovvero prestazioni professionali di importo inferiore ai 100 mila Euro

Riceviamo dal CNA e volentieri pubblichiamo questa Circolare dedicata a ricordare a tutti le regole base per la definizione degli incarichi pubblici cosidetti "sottosoglia", trattandosi di prestazioni di importo inferiore ai 100 mila Euro, ovvero "fiduciari", in cui il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) può selezionare il candidato all'interno di un elenco di professionisti, stabilendo direttamente quale sia il più adatto.

Ma pur sempre con precise regole da rispettare.
Vediamole.

OGGETTO: Istituzione elenchi per affidamenti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad Euro 100.000 (IVA esclusa)

Accade frequentemente che le Stazioni Appaltanti ricorrano alla istituzione di elenchidi professionisti attraverso l'emanazione di Avvisi di partecipazione non sempre coerenti con i contenuti della norma di riferimento, in particolare con quanto dettato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n° 2473 del 16.11.2007.

In premessa, è utile sottolineare che detti "elenchi" trovano motivazione quando le Stazioni Appaltanti ricorrono alla procedura definita dall'art. 57 del Codice - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in particolare il comma 6 che così recita: "Ove possibile, la stazione appaltante individua operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzative desunte dal mercato, nel rispetto de principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezione almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di eguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. "

Successivamente alla emanazione del D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), il Ministero delle Infrastrutture, con propria Circolare n° 2473 del 16.11.2007, ha inteso offrire una serie di indicazioni procedurali e interpretative, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, utili ad individuare un modello operativo a cui le Stazioni Appaltanti debbano fare riferimento.

Dette modalità operative devono uniformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

Il rispetto di tali principi implica per le Stazioni Appaltanti:

a) Il divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a particolari Paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni (vedi in certi casi la richiesta di possesso della certificazione di qualità relativa all'attività esercitata), oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio di non discriminazione);

b) La valutazione delle offerte con l'utilizzo per tutti di medesimi criteri selettivi (principiodi parità di trattamento);

c) L'obbligo di considerare condizione essenziale il possesso, secondo quanto stabilito nell'avviso, di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire (principio di proporzionalità);

d) Rendere in modo visibile a tutti le attività amministrative, dando pubblicità ai propri atti (principio di trasparenza);

e) Il divieto di conferire l'incarico a soggetti prima che siano decorsi 12 mesi dalla data di affidamento di un precedente incarico nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare n° 2473 del 16.11.2007, e, nel caso di incarico di direzione dei lavori oppure di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che abbia una durata superiore a 12 mesi, è vietato conferire ulteriori incarichi prima della conclusione dello stesso (principio di rotazione).

Nell'avviso di istituzione degli elenchi, le Stazioni Appaltanti hanno l'obbligo di indicare in maniera chiara ed inequivocabile le classi e le categorie dei servizi, individuate, sulla base delle elencazioni contenute nella tariffa professionale, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco.

La stessa richiesta di curricula non può che conformarsi al modello di cui all'Allegato G del DPR 554/99, stabilendo, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e dei lavori in cui si intende suddividere l'elenco, senza con questo assegnare al siffatto "elenco" un profilo di graduatoria di merito, attribuendo ad esso un puro profilo di elencazione di soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati a partecipare alla procedura negoziata.

Inoltre, la documentazione richiesta relativa ai servizi svolti non può prescindere da quanto indicato nell'Allegato H del DPR 554/99, con la indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio con le specifiche prestazioni svolte.

E' utile sottolineare che gli stessi elenchi sono sottoposti ad aggiornamento con cadenza annuale, così come stabilito dalla stessa Circolare Ministeriale sopra richiamata.


Procedura di affidamento

Nel caso in cui le Stazioni Appaltanti dovessero procedere ad assegnare servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad Euro 100.00,00 con la procedura prevista dall'art. 57 del Codice - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, è opportuno richiamare l'iter procedurale a cui queste devono uniformarsi, in coerenza non solo con la Circolare Ministeriale sopra richiamata, ma principalmente con quanto definito dal Tavolo tecnico istituito presso l'Autorità di Vigilanza finalizzato alla predisposizione delle Linee Guida per affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria.

La Stazione appaltante, e per essa il RUP, individuerà soggetti da invitare alla procedura negoziata all'interno della fascia di riferimento parametrata all'importo del servizio da affidare, nonché all'interno delle fasce di importo superiore.

Il numero dei soggetti da invitare non dovrà essere comunque inferiore a cinque se sussistono in tali fasce soggetti idonei.

Se dovessero sussistere soggetti idonei in numero maggiore di cinque, potranno essere invitati tutti i soggetti iscritti nell'elenco in possesso dei requisiti, oppure, al fine di individuare solo i cinque soggetti da invitare, potrà essere effettuate il sorteggio.

Tale ultima operazione dovrà effettuarsi in forma pubblica, con preavviso da inviare a tutti i soggetti interessati, il tutto finalizzato a garantire il principio di trasparenza dell'atto amministrativo,

Non potranno essere invitati a partecipare alla procedura negoziata i soggetti ai quali sia stato conferito un incarico nei 12 mesi antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito, al fine di garantire il principio di rotazione richiamato nella Circolare n° 2473 del 16.11.2007 emanata dal Ministero delle Infrastrutture.

I soggetti così individuati saranno invitati con lettera a partecipare alla procedura negoziata che sarà aggiudicata, secondo le indicazioni del RUP, con il criterio del massimo ribasso sull'importo del servizio o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera stessa.

La lettera di invito, pertanto, dovrà contenere in maniere chiara ed inequivocabile:

a) La descrizione sintetica dell'intervento da progettare o dirigere;

b) L'importo presunto delle opere e dei lavori, suddiviso nelle classi e categorie (in base all'elencazione di cui all'art. 14 della legge 143/49 - Tariffa Professionale e s.m.) cui si riferisce l'incarico, oppure l'incarico e/o gli incarichi, in base ai quali è stato verificato che esso o essi sono complessivamente di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (IVAesclusa);

c) L'importo massimo dell'importo del servizio da affidare, specificando che esso è determinato ai sensi del D.M. 4 aprile 2001 - Tariffa Professionale;

d) Il criterio di aggiudicazione;

e) Il tempo in cui deve essere svolta la prestazione.

Da quanto sopra sottolineato emerge in maniera inequivocabile che gli "elenchi" predisposti dalle Stazioni Appaltanti sono finalizzati alla sola individuazione dei soggetti da invitare a partecipare alla procedura negoziata e non potranno assolutamente essere utilizzati per individuare soggetti a cui affidare "direttamente" i servizi di architettura e di ingegneria.

In conclusione, si invitano gli Ordini in indirizzo a vigilare affinché sul territorio di propria competenza l'articolazione degli "elenchi" rispetti sempre i suddetti principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

In tal senso, questo Consiglio Nazionale desidera manifestare la propria disponibilità ad affiancare gli Ordini nella loro azione di tutela degli interessi generali della collettività e per garantire i diritti della categoria.

 


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