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Cosa cambia in materia Antincendio

Dal 03.10.2011 al 03.11.2011

Una intervista con l’ing. Franco Luraschi riguardo i Decreti di agosto: formazione e registro certificatori; nuove procedure di presentazione. Aggiornata alle circolari di Ottobre

Responsabile didattico dei corsi di formazione degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri  di Milano, di cui si appena avviato il nuovo ciclo presso la nostra sede, Presidente della Commissione antincendio presso l’ordine degli Ingegneri, membro del Comitato Interprofessionale di Prevenzione Incendi della Provincia di Milano, l’ing. Franco Luraschi risponde ad alcune domande in merito ai due Decreti di agosto 2011, palesando il suo pensiero frutto di un primo esame delle normative citate: 

  • D.M.  del 5 agosto 2011,  pubblicato sulla G.U. n.198 del 26.08.2011 denominato: "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139" ex DM 818/84 dedicato alla formazione ed aggiornamento dei certificatori

  • D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, pubblicato nella G.U. N° 221 del 22 settembre e in vigore dal 07/10/11 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi"

di seguito una sintesi delle sue prime impressioni.

I due decreti recentemente pubblicati sono dedicati il primo alla formazione e aggiornamento del certificatore, il secondo alle nuove procedure di presentazione dei progetti per attività soggette.
Per entrambi si devono attendere i decreti attuativi perché siano operanti, per quanto siano strumenti già approvati e pubblicati.

Formazione e Aggiornamento
Con questa nuova norma contenuta nel D.M. del 5 agosto 2011 è prevalso il principio dell’aggiornamento e della formazione specifica obbligatorie per tutti i certificatori per accedere all’elenco degli abilitati.
Si elimina così definitivamente la corsia preferenziale degli abili per acquisita anzianità di 10 anni di iscrizione all’albo, di fatto legata alla sensibilità deontologica individuale.
Con la nuova norma invece tutti i certificatori, indistintamente rispetto ad anzianità o competenze più o meno autocertificate, ha l’obbligo di frequentare -con successo di accertamento finale- corsi di aggiornamento per accedere al registro ministeriale, che naturalmente avrà una durata di validità temporale scandita dai corsi di aggiornamento obbligatori, fatto del tutto nuovo, mentre in precedenza l’iscrizione era praticamente eterna.
Proprio per questa ragione, rispetto all’obbligo di aggiornamento, l’interpretazione dell’ing. Luraschi è che tutti coloro che già sono iscritti all’attuale registro, potranno essere tranquilli per 5 anni dalla data di approvazione della nuova norma, ovvero dal 5 agosto: appuntamento dunque per tutti i certificatori già iscritti, se non mossi da sensibilità deontologica a farlo prima, ad agosto 2016.
Il corso di aggiornamento è di 40 ore minime, con una auspicabile verifica finale.

Il corso di formazione invece, come abbiamo detto d’obbligo per tutti coloro che vogliono accedere al registro dei certificatori, vecchi e giovani indistintamente è di 120 ore minimo, di cui è al via proprio in questi giorni l’ottavo ciclo presso la nostra sede di via Solferino –contro i 14 già sostenuti dai colleghi ingegneri dall’84 ad oggi, alternandosi di anno in anno.
Una scelta del legislatore dunque orientata alla diffusione più capillare delle competenze, che ancora oggi vede l’applicazione della legge in modo differenziato sul territorio nazionale.
L’ing. Luraschi sottolinea infatti con un certo orgoglio che gli ordini milanesi –sia ingegneri che architetti- prevedono, unici tra gli Ordini italiani, un esame finale di accesso al registro sia scritto che orale, sin dall’84, data di creazione del registro, esame finalizzato alla verifica di una effettiva acquisizione della conoscenza della materia per un sempre miglior approccio qualitativo.
Riguardo infine il regolamento attuativo, si stanno stilando proposte operative da sottoporre al ministero. Tra queste, secondo modalità in fase di stesura,  la gestione del registro potrebbe passare dal Ministero agli Albi locali.

di seguito la circolare del 5 ottobre che specifica ulteriori dettagli:

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
VIA CAVOUR, 5-00184 ROMA TEL.. N.06/465~9232 FAX. N. 06/47887525

Roma , 4 ottobre 2011
OGGETTO: D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Mln/stero dell'interno di cui al/'artlcolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”
Primi chiarimenti.

A seguito della pubblicazione del D.M. 5 agosto 2011 (G. U. n. 198 del 26/08/2011) in oggetto ìndicato, sono pervenuti a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito ai corsi base di specializzazione per la prevenzione incendi ed ai corsi e seminari di aggiornamento. AI riguardo, si chiarisce quanto segue.
Per quanto attiene i corsi base di specializzazione, il citato decreto, all 'art. 4, comma 2, ha integrato l'originale programma dell'abrogato D.M. 25/03/1985 con le materie di seguito indicate:
g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
l) approccio ingegneristico al/a sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
n)attività a rischio di incidente rilevante.
prevedendo, nel contempo, un numero complessivo di ore d'insegnamento non inferiore a 120.
Ne discende che, tutti i corsi per i quali è stata acquisita dalla competente Direzione Regionale VV.F. la richiesta di autorizzazione, a partire dal giorno di entrata in vigore del citalo decreto (27/08/2011), dovranno uniformarsi al disposto citato.  Inoltre, in attesa che l'apposito gruppo di lavoro, in corso di istituzione, provveda alla definizione dei programmi di insegnamento, i soggetti formatori di cui all'art. 4, comma 3, di concerto con le Direzioni Regionali VV.F., provvederanno alla stesura degli stessi sulla base delle esperienze maturate, con l'avvertenza di destinare alle nuove materie un numero di ore d'insegnamento non inferiore a 30.
Si chiarisce, altresì, che i professionisti che hanno frequentato o che frequentano corsi di specializzazione autorizzati in data antecedente al 27/08/2011, oppure, che hanno aderito a corsi la cui richiesta è stata acquisita dalla Direzione Regionale VV.F. prima del 27/08/2011, potranno presentare istanza di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno una volta sostenuto, con esito positivo, l'esame di fine corso.   In definitiva, anche per i casi sopra evidenziati non è più necessario possedere il requisito dei due anni di iscrizione al proprio albo professionale (art. 3, comma 2), come in origine previsto dall'abrogato D.M. 25/0311985.
Analoghe considerazioni sono valide per i professionisti con anzianità di iscrizione al proprio albo di almeno dieci anni. Nella fattispecie, se la richiesta di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno è stata presentata in data antecedente al 27/0812011, l'Ordine o Collegio professionale è tenuto ad iscrivere il professionista in detti elenchi. Diversamente, il professionista dovrà frequentare il corso base di specializzazione come previsto all'art. 3, comma 2, lettera b) del D.M. in argomento.
Per quanto attiene i corsi ed i seminari di aggiornamento, di cui all'art. 7, comma 3, questo Dipartimento, sentiti i Consigli Nazionali delle professioni, ne definirà i programmi con apposito provvedimento.  Pertanto, in attesa di tale atto, i corsi ed i seminari di aggiornamento che avranno inizio in data successiva al 26/08/2011 saranno ritenuti utili ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno solo se in linea con i contenuti del citato provvedimento.
Si rivolge cortese richiesta affinché gli Uffici in indirizzo assicurino la comunicazione della presente nota agli uffici periferici di competenza,

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)


Semplificazione dei procedimenti
Per quanto riguarda il D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, pubblicato però successivamente al primo, nella G.U. N° 221 del 22 settembre e in vigore dal 07/10/11  dedicato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, le novità sono sostanzialmente 2:

  • Numero delle attività soggette  scende da 97 a 80

  • Divisione in 3 categorie (A,B,C) che identificano diversi gradi di rischio a cui corrispondono modalità di procedura differenziate

A puro titolo di esempio riguardo a edifici per uffici, le categorie e relativi procedimenti si dividono in:

  • A: uffici tra 300 e 500 persone:
    progetto senza approvazione VVF , per inizio gestione attività è sufficiente una SCIA, seguiranno controlli a campione

  • B: uffici tra 500 e 800 persone:
    progetto approvato VVF, per inizio gestione attività è sufficiente una SCIA, seguiranno controlli a campione

  • C: uffici oltre 800 persone:
    progetto approvato VVF per inizio gestione attività è sufficiente una SCIA,  entro 60 gg. controllo dei VVF

Nulla cambia dunque in merito alla normativa tecnica di calcolo dei carichi di incendio e relative implicazioni.

Sottolineiamo ancora una volta che, pur diventando norma attuativa dal 7 ottobre, rimane transitoriamente in essere la procedura stabilita dal decreto del 4 maggio ’98: che significa che nulla dovrebbe cambiare dal punto di vista tecnico, fino a che non saranno resi noti ed operativi i decreti attuativi.

Successivamente a questa chiacchierata, svoltasi presso la nostra Redazione venerdì 30 settembre, riceviamo e pubblichiamo il 5 ottobre questo comunicato del CIPI (commissione Interprofessionale Protezione Incendi) firmato dallo stesso ing. Luraschi che ci aggiorna riguardo alcuni dettagli di orientamento dei VVF di Milano (n.d.r.)

OGGETTO: D.P.R. 151/2011: Regolamento semplificazione procedimenti di prevenzione incendi.

Sembra opportuno fornire qualche informazione procedurale sulle pratiche di prevenzione incendi.

Dal prossimo 7 ottobre entra in vigore il D.P.R. 151/2011, in attesa delle direttive ministeriali, il Comando VV.F. di Milano si orienterà, per tutti i progetti che verranno presentati da quella data, alle nuove 80 attività individuate dal Decreto, eventualmente potrà essere indicata anche la vecchia numerazione prevista dal DM 16/2/82.

E’ fuor di dubbio che per le attività della classe A i progetti non verranno più accettati, valendo per essi la procedura della SCIA per l’inizio dell’attività.

Non appena perverranno ulteriori indicazioni e precisazioni provvederemo ad aggiornarVi con appositi comunicati.

Il Presidente: ing. Franco Luraschi 
Il Segretario: p.i. Roberto Ponzini

 

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