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Emendamenti CNAPPC Cresci Italia

Dal 13.02.2012 al 15.03.2012

Segnaliamo l'iter di conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza. Emendamenti del CNAPPC

A questo link si possono trovare i vari comunicati del CNAPPC che sono stati pubblicati dal 2011.

Segnaliamo dal CNAPPC l'iter di conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Si portano a conoscenza gli emendamenti proposti da questo Consiglio Nazionale al decreto legge n.1/2012 (cd. cresci Italia), attualemente in fase di conversione in Parlamento.

EMENDAMENTI

Presentazione:

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, assieme al D.L. 138/2011, costituisce l'occasione per riformare finalmente gli ordinamenti professionali e mettere i professionisti italiani in grado di dare un contributo più fattivo allo sviluppo del Paese. Nel processo riformatore in corso, tuttavia, è necessario correggere alcune norme che risultano in contraddizione con l'obiettivo, condiviso, di aprire il mercato professionale, garantirne l'accesso ai giovani e salvaguardare i cittadini e i principi costituzionali connessi alla difesa dell'ambiente e alla sicurezza dell'habitat. Si propongono, pertanto, gli emendamenti che seguono, preceduti dalle motivazioni che li determinano:

• Gli emendamenti n. 1 e n. 2 si riferiscono all'effetto dell'abrogazione delle tariffe nelle gare per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e simili. Infatti, nell'ambito dei contratti pubblici, l'assenza di riferimenti tariffari finirebbe paradossalmente per paralizzare i suddetti affidamenti (e di conseguenza l'intero settore dei lavori pubblici), in quanto verrebbero meno le regole celte per il calcolo dell'impOlto presunto dei compensi da porre a base d'asta nelle gare, che vengono esperite con procedure diverse (affidamento diretto, procedura negoziata o asta pubblica) in ragione dell'importo dei suddetti compensi stimati dal Responsabile Unico della Stazione Appaltante.
La carenza di riferimenti tariffari, dunque, alimenterebbe una discrezionalità illimitata per le stazioni appaltanti, con il rischio che gli incarichi vengano affidati con procedure dirette o negoziate in luogo di procedure apelte (aste pubbliche), alterando proprio quei principi di conçorrenza, trasparenza e pari opportunità che le nuove norme sulle professioni dovrebbero garantire, nel rispetto del Trattato di trasparenza e della Direttiva Europea 2004/18.
Peraltro, la reintroduzione dei riferimenti tariffari nell'ambito dei lavori pubblici non comprometterebbe la libera concorrenza, garantita comunque dalla possibilità per i professionisti concorrenti, in fase di gara, di offrire il ribasso ritenuto 0ppoltuno, nel rispetto del cosiddetto Decreto Bersani (il D.L. 223/2006, conveltito nella L. n. 248/2006), che aveva già di fatto abbattuto i minimi tariffari.

• Con l'emendamento n. 3 si propone di modificare l'art. 10 della cosiddetta "legge di
stabilità" (n. 183/2011), con particolare riferimento al socio di capitale, senza limiti, nelle società tra professionisti. L'art. 33, comma 5, della Costituzione stabilisce che "É prescritto Wl esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale", L'esame di Stato è prescritto perché le professioni regolamentate soddisfano direttamente diritti costituzionalmente tutelati, come la salute o la difesa, ovvero implicano attività particolarmente delicate che, se male esercitate, possono comportare la compromissione di beni di primaria importanza (si pensi alla sicurezza degli edifici). E' per questo che l'ordinamento impone non solo la qualificazione tecnica dei professionisti, ma anche la loro indipendenza.
Al contrario, i professionisti che esercitano la professione in una società la cui paltecipazione di maggioranza o - peggio ancora - la cui governance è nelle mani di un socio di solo capitale, non hanno alcuna garanzia di indipendenza; ciò mette a rischio i diritti costituzionali dei clienti, i quali non sono a conoscenza degli interessi economici del socio di capitale, specialmente se si consente la paltecipazione a persone giuridiche e non solo a persone fisiche (si pensi a chi affida una causa contro mIa società commerciale ad una STP il cui socio di maggioranza abbia anche partecipazioni nella società in questione o a chi affida il progetto di un edificio ad una STP il cui socio di maggioranza possieda un'impresa edile che potrebbe essere favorita nell'affidamento dei lavori). Il socio di capitale potrebbe anche essere un professionista sospeso o addirittura radiato dall'Albo professionale,
Inoltre, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso art. 10 oggetto dell'emendamento, i doveri deontologici gravano, oltre che sulla STP, anche sui singoli soci professionisti, ma non sul socio di capitale, con gravissimi rischi per i diritti dei committenti.
E' peraltro ingannevole e irragionevole che la denominazione di STP spetti sia a società di soli professionisti che a società partecipate da soci di capitale, le quali non sono celtamente società tra (soli) professionisti come la denominazione lascerebbe intendere.
Con tale emendamento, peltanto, si intende rivalutare il ruolo dei professionisti in seno alle STP, a garanzia del committente, ricalcando modelli già adottati in Francia e in Spagna.

• Con gli emendamenti n. 4 e n. 5 viene salvaguardata l'applicazione dell'alt. 91, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che "quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee".
Con tali emendamenti, in particolare, l'accorpamento del progetto preliminare alle fasi prog'ettuali successive, previsto dall'alt. 52, comma 1, del D.L. n. 1/2012, viene consentito solo nelle procedure ordinarie ma non nei casi di cui al sopracitato alt. 91, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, nella consapevolezza che la fase preliminare sia assolutamente indispensabile nei concorsi di progettazione o nei concorsi di idee. Sono queste le ragioni per cui si ritiene di modificare il Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, con gli emendamenti che seguono, con l'obiettivo di riformare il mercato e il ruolo delle professioni, ma nel rispetto di regole comuni alla
maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea.


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