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Carlo Borgazzi Barbò: Testo Unico o Unico Testo?

Dal 15.05.2008 al 30.05.2008

Dopo l'ottima riuscita della demolizione del padiglione 20 alla Fiera, di cui è stato Coordinatore, incontriamo l’arch. Carlo Borgazzi Barbò, per parlare della Nuova legge da oggi operativa

Dopo la perfetta riuscita della difficile demolizione del padiglione 20 alla Fiera di Milano, incontriamo nel suo studio in centro città l’arch. Carlo Borgazzi Barbò, Responsabile dei lavori nonché Coordinatore della sicurezza del gruppo Citylife, responsabile delle demolizioni in corso.
È molto soddisfatto della riuscita, impegnativa e importante, ampiamente coperta dai media durante il fine settimana.
Il rischio infatti, in caso di parziale riuscita, sarebbe stato nella successiva demolizione di un edificio pericolante, ovvero la doppia difficoltà oltre che l’onere, da cui l’evidente soddisfazione di fronte al buon esito di una responsabilità così alta..
La preparazione è stata meticolosa, un anno uno di preparativi in stretto l egati alla commissione esplosivi della questura, che vede coinvolti numerosi enti ed autorità, dalle forze dell’ordine a quelle della sanità.
Il coordinamento riuscito, che l’architetto tiene a condividere con il capo cantiere Danilo Caselli e il D.L. Guido Claudio, è stato disturbato da alcune raffiche di vento che hanno repentinamente trasportato la polvere sollevatasi a seguito della implosione verso una delle due aree spettatori, compromettendone parzialmente il catering: inconvenienti imprevedibili…

La ragione del nostro incontro è però fare due chiacchiere riguardo l’entrata in vigore, proprio oggi 15 maggio 2008, del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che come vi abbiamo già segnalato nelle notizie di prima pagina è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale a fine aprile.

Borgazzi tiene a precisare che non è possibile dare interpretazioni definitive, in quanto il testo deliberato –che si compone di 450 pagine, 150 di legge, suddivisa in 360 articoli, oltre che 300 di compendi suddivisi in 51 allegati- non lo ha ancora approfondito se non nelle sue bozze, avendolo invece affrontato in fase preliminare all’interno della commissione stato/regione precedente l’adozione del testo di legge pubblicato, come ci dice in fermo ‘politico’ da ben otto anni.

Carlo è molto critico, ma anche prudente nello sbilanciarsi –‘altri colleghi si sono già spinti in interpretazioni azzardate’, per cui lo spirito della nostra chiacchierata è orientato a dare degli spunti di lettura interlocutori alle numerose preoccupazioni dei colleghi che sono coinvolti in questa importante attività di cantiere.

Le novità sono articolate su più fronti, che affrontiamo nel nostro colloquio a ruota libera.
- Formazione: maggiori limitazione al numero di iscritti ai corsi, ma soprattutto esame finale –non più solo attestato di frequenza.
- Aggiornamento della formazione mediante corsi a scadenza quinquennale, di cui non si capisce ancora chi sia abilitato a tenere e a decorrere da quando
- Superamento della 494: di fatto non vi sono più i limiti dei 200 uomini giorno o condizioni di pericolo secondo il vecchio allegato, bensì tutti i cantieri sono a rischio la dove sono coinvolte più di un impresa, ovvero sempre.
- Responsabile della sicurezza può essere solo il Direttore dei Lavori, non più il Coordinatore, riducendo il carattere di specificità tecnica di tale ruolo, per un presunto rafforzamento della figura del Direttore Lavori, ma innestando contraddizioni riguardo il fatto che in opere pubbliche, il responsabile dei lavori, ovvero del procedimento, sia in grado di essere anche direttore lavori.
”è come il chirurgo e il filotranviario: sono lavori talmente diversi, per cui non si capisce come il responsabile dei lavori, avendo competenze che non sono quelle del direttore dei lavori, debba però di fatto identificarvisi.”
- Regime Sanzionatorio mortificante per il Coordinatore. Se con la 758 il giudice monocratico ragionava sulla scorta del codice penale, trovando in esso propri parametri di giudizio, ora sarà il testo di legge a fornirli, trattandosi di una legge parigrado, e scavalcando quindi il codice stesso.
In questi nuovi parametri si dice anche che se hai già ricevuto una condanna, non accedi più al diritto sanzionatorio, ma se giudicato colpevole fili diritto in carcere. (naturalmente salvo diverse interpretazioni che lo stesso Borgazzi desidera approfondire…)
il giudizio di Borgazzi è netto. Sentenzia preoccupato: più che garanzia a maggior sicurezza, garanzia all’inasprimento della pena.
- Se manca il Piano della Sicurezza è Nullo il titolo abilitativo
- L’impresa appaltatrice ha l’onere di verificare e accorpare in modo razionale i POS delle imprese subappaltanti, in modo da sottoporre al Coordinatore un documento già coerente ma soprattutto condiviso, cui ha 15 giorni per metter mano.
- Maggior potere alle rappresentanze sindacali r.l.s. nella stesura del documento di valutazione, la dove invece dovrebbero essere le a.s.l. a verificare direttamente l’efficacia di dette analisi.

Ma il filo sotteso, forse anche per il carattere dimostrativo piuttosto che operativo della legge è che, per essere emanato come Decreto Legislativo direttamente dal Consiglio dei Ministri, saltando così il vaglio del Consiglio di Stato che, secondo Borgazzi probabilmente avrebbe bloccato molte irragionevolezze, non può essere definito Testo Unico, come per una legge bensì Unico Testo, concernente le norme per la Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Anche questo, come le altre e numerose ambiguità qui solo accennate, è probabile che saranno oggetto di prossimi urgenti approfondimenti da parte del nuovo Governo appena insediato.

Ci immaginiamo allora, a chiusura del nostro incontro, un tavolo di coordinamento che potrebbe coinvolgere la dottoressa Cantoni della a.s.l. di Milano, il dott. Massimo Avosani, responsabile per le grandi opere, e i vari dirigenti che da oggi sono tenuti ad applicare questo nuovo controverso decreto, per riuscire ad approfondire i vari dubbi affrontati.
Evidente l’urgenza di tale approfondimento, cui volentieri daremo ospitalità in queste pagine.

Francesco De Agostini

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