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Testo unico sulla Sicurezza - alcune precisazioni

Dal 09.10.2008 al 19.10.2008

Il Prof. Ing. Marco Lorenzo Trani del Dipartimento B.E.S.T. del Poli risponde al alcune domande sul testo del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008

Gli iscritti hanno rivolto all’Ordine diversi quesiti riguardo all’obbligo di aggiornamento quinquennale per i Coordinatori della sicurezza. Come si configura, esattamente questo dovere formativo?

L’Allegato XIV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riporta testualmente: «E’ previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore».

Il testo di legge, così come proposto, si presta effettivamente ad interpretazione. Come sempre, in questi casi, è mia opinione che detta interpretazione debba essere ricercata nell’alveo dello “spirito” della legge. A questo proposito possiamo osservare quanto segue:

1.    La necessità di formazione permanente dei soggetti che ricoprono posizioni di garanzia nei confronti dei lavoratori si intuisce fin dalla formulazione del Codice Civile del 1942 il cui l’articolo 2087 prevede che, per la loro tutela, siano attuate tutte le misure che secondo «la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica» risultino necessarie. Per assolvere alla obbligazione del Codice ora richiamata, risulta evidente la necessità di mantenersi costantemente aggiornati proprio in relazione alla evoluzione delle conoscenze teoriche ed applicative in materia di procedure lavorative, attrezzature e quant’altro di necessità per lo svolgimento delle attività lavorative nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

2.    I contenuti del codice sopra richiamati hanno poi trovato riscontro nell’articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto in parola, il quale annovera, tra le misure generali di tutela: «l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico». L’aggiornamento relativo al “progresso tecnico” è dunque atto dovuto.

3.    Il Legislatore ha quindi avvertito l’esigenza di attivare un sistema di formazione permanente per i Coordinatori della sicurezza, così come già aveva fatto per i Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione aziendale, giudicando congruo un aggiornamento di 40 ore ogni cinque anni.
Sulla base di quanto ora richiamato, sembra strano che un Legislatore così attento al problema della formazione permanente consenta ad un Coordinatore della sicurezza abilitatosi nel 1997 di procedere al suo aggiornamento nel 2013, cioè sedici anni dopo! La “lettera” della legge consente comunque il dubbio.

Alle precedenti considerazioni se ne possono aggiungere due di carattere soggettivo.

-    La prima è che la natura fortemente innovativa del cosiddetto “Testo Unico” sugli aspetti gestionali sia della fase progettuale che della fase esecutiva di un procedimento dovrebbe indurre nei professionisti – anche a scopo prudenziale – l’esigenza di approfondire queste tematiche, senza tentennamenti di sorta, anche in considerazione del nuovo coinvolgimento dei Progettisti e dei Direttori dei Lavori nell’ottenere la migliore tutela dei lavoratori.

-    La seconda è che il mercato delle committenze presto si renderà conto che la selezione di un Coordinatore della sicurezza “aggiornato a termini di legge” garantisce il Committente molto significativamente nei confronti della eventuale contestazione di una “culpa in eligendo”. La posizione del mercato professionale ora descritta sarà poi amplificata nel momento in cui saranno i professionisti stessi (Progettisti e Direttori Lavori) a dover scegliere, per conto del committente (assumendosi quindi la responsabilità), i loro colleghi Coordinatori.

Tra gli Architetti esistono diverse perplessità riguardo al supposto automatismo tra il conferimento dell’incarico di progettazione e quello di responsabile dei lavori per la fase di progettazione e, analogamente, tra il conferimento dell’incarico di direzione lavori e quello di responsabile dei lavori per la fase di esecuzione. Come ci si deve comportare?

Il Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce il responsabile dei lavori come il «soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera». La coincidenza dei ruoli è pertanto inequivocabile e non soggetta ad interpretazione.

Lo “spirito” della legge, anche in questo caso, è adamantino: il Legislatore ritiene necessario che il Responsabile dei lavori sia un tecnico del settore delle costruzioni, e non un qualunque delegato del Committente. Un tecnico che, sostituendosi al Committente, sia capace di “leggere” la sicurezza esecutiva nei documenti progettuali e nelle situazioni di cantiere in divenire, fermo restando il ruolo e la responsabilità del coordinatore della sicurezza. Un tecnico capace di sviluppare un “programma dei lavori sicuro”. Un tecnico capace di scegliere una impresa esecutrice anche in base alla potenzialità di sicurezza del lavoro che questa è in grado di esprimere in fase di offerta.

Il dubbio interpretativo risiede semmai nella obbligatorietà, da parte del committente, di nominare o meno il Responsabile dei lavori. E’ mia opinione che tale obbligatorietà sia indotta, ma non tassativa. Stante le competenze tecniche di alto profilo richieste al Committente (si veda l’articolo 90 del decreto in parola), ove questi non sia in grado di esprimerle – in quanto persona fisica –  è evidente che dovrà avvalersi di un Responsabile dei lavori in grado di ottemperare in suo luogo al dettato normativo di tutela.

E’ altresì vero che il Committente, avvalendosi dell’istituto della delega previsto dall’articolo 16 del c.d. Testo Unico, potrà conferire al Responsabile dei lavori solo una parte dei suoi obblighi; ad esempio, la risoluzione del contratto prevista dall’articolo 92 potrebbe rimanere giurisdizione esclusiva del committente, così come il potere di approvare o meno un subappalto di cui all’articolo 90.

Sarà dunque opportuno che Progettisti e Direttori dei lavori si aggiornino in relazione alle competenze in materia di sicurezza (penalmente sanzionate) che la legge oggi attribuisce loro, rammentando che la norma è in vigore dal 15 maggio di quest’anno e che pertanto è opportuno regolarizzare le situazioni in cui sia stato richiesto un titolo abilitativo (permesso di costruire, DIA, ecc.) dopo tale data.

In questo caso, il suggerimento ai progettisti e ai direttori dei lavori è quello di seguire un corso di aggiornamento insieme ai coordinatori della sicurezza, anche al fine di addivenire più facilmente ad una “visione comune” dei problemi della sicurezza del cantiere che può solo fare del bene ai cantieri, ma, ancora di più, ai lavoratori.

Prof. Ing. Marco Lorenzo Trani


Milano, 8 Ottobre 2008

 

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