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Competenze architetti iunior, un aggiornamento

Dal 11.03.2013 al 11.04.2013

Riceviamo dal CNAPPC un approfondimento che aggiorna il precedente del 2009, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2012

Riceviamo dal Consiglio Nazionale degli Architetti un nuovo approfondimento dedicato alle competenze dell'Architetto iunior e del Pianificatore iunior compiuta dai Consiglieri Pasquale Caprio e Lisa Borinato, che aggiorna il precedente documento di Marco Belloni del 2009, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2012.

Architetto iunior competenze.
Le attività professionali riconosciute all'architetto iunior sono elencate dalla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R.328/01 che così recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve ed attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:
per il settore "architettura":
1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2. la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura e contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3. i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".

Le attività riconosciute all'architetto iunior hanno per oggetto:

• Per quanto attiene al primo punto della citata norma, queste riconoscono al laureato triennale un ruolo di concorso e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio. Per tale attribuzione non esistono restrizioni allo svolgimento delle attività professionali dell'architetto iunior, fermo restando il suo ruolo di
concorso e collaborazione .

• Diverse risultano le attività attribuite dal secondo punto della citata norma in quanto esse concernono l'assunzione diretta della responsabilità di progettista e/o direttore dei lavori di "costruzioni civili semplici con tecnologie standardizzate".

Gli elementi caratterizzanti l'attività dell'architetto iunior definiti dalla norma sono due:
a) la semplicità delle costruzioni civili;
b) l'uso di metodologie standardizzate nella progettazione / direzione, ..... ecc.

Entrambi meritano un approfondimento:
l'accezione di "costruzione civile semplice" non presuppone limiti di carattere quantitativo e qualitativo rilevando come unico criterio la semplicità della progettazione. Detta "semplicità" deve riguardare tutte le attività professionali attribuite all'architetto iunior, ben potendosi presentare casi nei quali è il carattere innovativo e sperimentale dell'intervento a sottrarre una determinata opere alla casistica delle "costruzioni semplici" oppure, in talaltri casi, le dimensioni stesse dell'opera. Per quanto riguarda, poi, le costruzioni in zona sismica giova assumere a riferimento la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 686 del 09/02/2012 che recita:
"3.5.2. Traendo le conclusioni da quanto sinora rappresentato, ritiene il Collegio che, non sottacendosi la specificità della progettazione in area sismica, la ricorrenza del criterio legittimante previsto ex lege "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate" - non possa essere aprioristicamente escluso sempre e comunque, allorché si verta nel campo della progettazione e direzione dei lavori in dette aree, e necessiti di una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell'opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e "preclusiva", allorché l'area sia classificata con un maggiore rischio sismico.
3.6. Tale valutazione deve specificamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione che, ancorché sintetica, abbia portata "individualizzante" (sia in ipotesi di favorevole delibazione, ovviamente, che in ipotesi di riscontrata preclusione)" (1) .
Altro elemento assunto dalla norma per stabilire le attività professionali dell'architetto iunior è dato dall'uso di "metodologie standardizzate", ovvero da quell'insieme di regole comunemente applicate nella prassi in casi analoghi a quello trattato dal professionista de quo. E' di tutta evidenza, infatti, che il ricorso ad una metodologia standardizzata rende , da un lato, di per sé semplice la progettazione, dall'altro implica l'impossibilità di ricorrere a tale metodologia non appena il tema progettuale esca dalla norma presupponendo, quindi, approcci specifici o, comunque, non standardizzabili.

La correlazione di questi due elementi (la semplicità della costruzione e l'uso di metodologie standardizzate di progettazione) individua, così, compiutamente gli ambiti di competenza dell'architetto iunior,
• nella semplicità, non solo della costruzione in quanto tale, ma soprattutto del progetto nella sua interezza. E', ad esempio, il caso di insediamenti, anche consistenti, che, seppure costituiti da una pluralità di costruzioni qualificabili come semplici, rivelano, nel loro insieme, una molteplicità di relazioni complesse che nascono tra numerosi elementi, di per se elementari, o tra gli stessi ed il contesto;
• nel ricorso a metodologie standardizzate e cioè a procedure e soluzioni mutuate dalla trattatistica e dalla manualistica di settore ovvero, in soluzioni e procedure formulate su criteri che assumano come riferimenti: parametri, dati, misure, indici o valori preventiva mente identificati in forma manualistica o normativa, deducendone un prodotto edilizio non necessariamente sempre uguale;
• nella sussistenza di uno o più "regimi vincolistici" che presuppongano una progettazione non risolvi bile con procedure standardizzate.

Nel caso in cui venga meno la semplicità della costruzione ed il progetto non sia risolvi bile con l'uso di metodologie standardizzate, tale attività esula dalla competenza dell'architetto iunior per rientrare in quelle dell'architetto ed ingegnere edile e ambientale.
La citata norma, al punto 3, attribuisce allo iunior i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.
La portata e la natura di tali attribuzioni è talmente chiara da non meritare particolari approfondimenti.

Competenze esclusive
Nessuna delle attività svolte dall'architetto iunior è di natura esclusiva o riservata.


Note
(1) la citata sentenza del Consiglio di Stato n. n. 686 del 09/02/2012 fra l'altro precisa:

3.4. " ...... Un primo dato, che deve necessariamente essere posto in risalto, è quello
rappresentato dalla assoluta assenza, nelle disposizioni in esame, di qualsivoglia richiamo, in senso preclusivo, alle costruzioni insistenti in area sismica.
Ne discende all'evidenza l'esattezza della deduzione contenuta nell'appello, secondo cui nessun dato preclusivo si rinviene espressamente nella legge all'esercizio di attività da parte degli ingegneri e degli architetti juniores, con riferimento ad opere da progettarsi e costruirsi in dette aree.
3.4.1. Tale deduzione, seppure degna di considerazione sotto il profilo interpretativo (è ben lecito affermare che se il Legislatore avesse voluto precludere del tutto ogni attività per opere da erigersi in area sismica alle categorie degli ingegneri e degli architetti juniores avrebbe potuto e dovuto affermarlo espressamente), non è tuttavia decisiva, non potendo escludersi che, per via ermeneutica, si pervenga ad un risultato identico, riconducendo la
progettazione ed esecuzione di opere in aree sismiche, sempre e comunque al di fuori del perimetro concettuale dell'espressione "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate. "
" .... . Escluso quindi che una costruzione in zona sismica possa considerarsi "modesta ". ed escluso quindi che i geometri siano abilitati alla progettazione in dette aree. non pare al Collegio di potere stabilire (siccpme sostanzialmente avvenuto nella decisione di primo grado) una equivalenza tra la gualificazione di "non modestia" affermata dalla giurisprudenza e quella di "semplice" individuata ex lege. Ciò. a tacere d'altro. giungerebbe alla illogica conclusione di sovrapporre la preclusione vigente per i geometri a quella asseritamente attingente le
categorie juniores. di fatto eqUiparando queste ultime a quella dei geometri. Ciò appare conseguenza non voluta dalla legge, tanto più laddove si consideri che, a seguito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 n. 29581 (recante Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), sostanzialmente non esistono più aree del territorio italiano non classificate quali "zone sismiche'~ ma soltanto zone a basso rischio sismico. Se così è, una affermazione "categoriale" assoluta, quale quella formulata dal
primo giudice, appare non aderente al dato normativo, finendo con l'introdurre un divieto non espressamente previsto ex lege ed al di fuori da un quadro legislativo e regolamentare (ma anche giurisprudenziale) che autorizzi una simile drastica conclusione.
Tanto più che è rimasta in contestata la deduzione degli appellanti secondo cui anche per le costruzioni in area sismica può farsi riferimento a metodologie di calcolo standardizzate.

I punti 3.5.2 e 3.6 della sentenza, riportati in precedenza integralmente, evidenziano come la competenza alla realizzazione di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate" sia subordinata al grado di sismicità dell'area potendo diventare preclusiva nelle aree ad elevato rischio sismico fermo restando che la valutazione deve essere operata "caso per caso".

Pianificatore iunior (sezione B settore B) - competenze

Le attività professionali riconosciute al pianificatore iunior sono elencate dalla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita:
"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:
b) per il settore "pianificazione":
- le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
la costruzione e la gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
le procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi. "
Le attività riconosciute al pianificatore iunior hanno per oggetto:
1) Per quanto attiene le attività di cui al primo punto al pianificatore iunior viene attribuita una funzione di concorso e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione generale e/o territoriale, andando a delineare una figura esperta in sistemi informativi di settore, analisi e monitoraggio del territorio, gestione e valutazione di atti di pianificazione.
2) Per quanto attiene le attività di cui al secondo punto, il pianificatore iunior assume un ruolo di responsabilità nelle procedure di realizzazione e gestione di sistemi informativi che
utilizzano le nuove tecnologie per l'analisi, la descrizione, l'interpretazione e la valutazione dei sistemi urbani, territoriali e ambientali; strumenti indispensabili nelle attività di pianificazione territoriale, i quali possono definiti come: un insieme di componenti per acquisire, elaborare, analizzare, archiviare e restituire in forma grafica dati riferiti ad un territorio .
3) Per quanto attiene alle attività di cui al punto terzo, il pianificatore iunior possiede le conoscenze necessarie per analizzare i processi di trasformazione delle città e del territorio.
Conosce i metodi e le tecniche di analisi delle forme e delle relazioni funzionali dell'ambiente fisico e dei suoi processi evolutivi, valuta gli effetti delle azioni di pianificazione sul contesto insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico, queste vengono svolte dal pianificatore iunior con un ruolo di assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti
tecnico-amministrativi, nelle procedure di valutazione degli effetti ambientali che le scelte compiute dai piani determinano (Valutazione Ambientale Strategica).
4) Per quanto attiene le competenze di cui al punto quarto, anche queste attribuiscono al pianificatore iunior un ruolo di assunzione diretta di responsabilità nelle procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi, i quali possono essere definiti come strumenti fortemente innovativi per il governo del territorio.

Competenze esclusive
Nessuna delle attività professionali svolte dal pianificatore iunior è di natura esclusiva o riservata.

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