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Per il nuovo Regolamento Edilizio di Milano

Dal 27.09.2013 al 27.10.2013

Presentiamo i contributi alla bozza di R.E. redatti dalla Commissione Interprofessionale su invito dell'Assessore all'Urbanistica. L'Ordine proporrà ulteriori approfondimenti aperti ai vostri contributi

Di seguito presentiamo la lettera di accompagnamento ai contributi preliminari alla bozza di R.E. che la Commissione Interprofessionale per i rapporti con le Istituzioni costituita presso il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano ha presentato su invito dell'assessore Ada Lucia De Cesaris in data 20 settembre 2013, qui allegata con le osservazioni a margine.
L'iter procedurale prevede che una volta adottato il testo dal Consiglio Comunale, vengano presentate le osservazioni ufficiali cui succederà l'approvazione definitiva.
L'Ordine sta  compiendo un ulteriore approfondimento che porterà all'attenzione del Comune sui temi che reputa fondamentali per lo svolgimento della nostra professione, chi fosse interessato può inviarci il proprio contributo scrivendo a: lettere@ordinearchitetti.mi.it


Milano, 20 settembre 2013

preg.ma
Avv. Ada Lucia De Cesaris
Vice sindaco, Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata
Comune di Milano
Via Pirelli, 39

Oggetto: Bozza Nuovo Regolamento Edilizio.

Gentile Assessore,
in relazione alla Bozza del Nuovo Regolamento Edilizio, presentata alla città nello scorso luglio, ed
all'invito rivoltoci di presentare preliminari contributi tecnici al testo prima della sua adozione,
desideriamo ringraziare della opportunità offertaci, a cui abbiamo molto volentieri aderito con
spirito costruttivo e propositivo, raccogliendo la condivisione, oltre che degli Ordini, Collegi
professionali ed Enti aderenti alla Commissione Interprofessionale, anche di altri organismi tecnici
quali ASPESI, l’Associazione “Architetti per Milano”‐ ARCHXMI, Federarchitetti e Federgeometri.

Alleghiamo il testo fra noi condiviso che vuole essere strumento "di lavoro", dove abbiamo
riportato, nella colonna di destra, suggerimenti e contributi tecnici derivanti dalla attuazione "sul
campo" del Regolamento Edilizio nello svolgimento delle nostre attività.

Nell'apprezzare l’impegno che indubbiamente ha richiesto la ricerca di completezza che
caratterizza la bozza di Regolamento, nell’evidente intento di facilitare l’orientamento
dell’interprete nell’ambito di un sistema di norme più vasto e complesso, di cui la specifica materia
del Regolamento Edilizio fa parte, riteniamo opportuno sottoporre anzitutto un tema di riflessione
di carattere generale, con spirito veramente collaborativo, sull’opportunità, se non sulla necessità
‐ alla luce del disposto dell’art. 28 della l.r. 12/05 (richiamato peraltro nell’art. 1 della stessa bozza
di Regolamento), di restringere, seppure non in modo tassativo, la disciplina del medesimo alle
materie indicate dalla citata norma regionale [1 Fra queste vi sono, solo per ricordarne alcune, le “modalità di compilazione dei progetti edilizi”, le “modalità per il conseguimento del certificato di agibilità”, le “modalità per gli interventi provvisionali di cantiere”, la “vigilanza sull’esecuzione dei lavori”, la “manutenzione e il decoro degli edifici”, le “norme igieniche di particolare interesse
edilizio”].

Più in particolare, per quanto attiene anzitutto all’inserimento di norme che riproducono
disposizioni di legge, ci sembra di dover esprimere il timore che tale pratica possa indurre in errore
circa la vigenza delle stesse nel caso in cui queste siano state abrogate o modificate, o rischia
comunque di far sì che l’interprete sia indotto ad applicare erroneamente una norma di rango
superiore, quando questa non sia stata correttamente riprodotta nel Regolamento (si pensi, ad
esempio, alla disciplina della SCIA, art. 25 della bozza, già non più attuale alla luce dell’art. 23 bis
della DPR 380/01, introdotto dalla l. 98/13 – di conversione del Decreto del Fare) [2 Si reputa opportuno indicare, ad esempio, le norme in materia di tutela ambientale del suolo e sottosuolo (art. 9), di Interventi e titoli (Capo I del titolo II) - ivi comprese le destinazioni d’uso (art. 29) e i permessi in deroga (art. 30) -, di contributo di costruzione (art.40), di opere di urbanizzazione (art. 41), di ultimazione dei lavori (art. 56), di demolizioni (art. 62), di gestione dei materiali provenienti dallo scavo (art. 64), di ritrovamenti archeologici (art. 65), di agibilità parziale (art. 69.2), di varianti (art. 71 – 73), di recupero sottotetti (art. 115), di parcheggi (art. 116)].

L’obiettivo di fornire al funzionario così come all’operatore un “prontuario” sulle essenziali norme
in materia andrebbe forse più opportunamente perseguito mediante l’impiego di una sorta di
banca dati, aggiornata in tempo reale, anziché mediante la rincorsa ad aggiustamenti del
Regolamento Edilizio.

Parimenti, sarebbe altresì opportuno evitare di inserire nel Regolamento disposizioni che hanno
indubbia natura di disciplina urbanistica e che, come tali, andrebbero riservate allo strumento
urbanistico, sempre ai sensi della norma sopra richiamata in merito ai contenuti del Regolamento
stesso, e in ogni caso per evitare quantomeno inopportune sovrapposizioni tra i due strumenti, tali
da far sì che l’uno debba interpretarsi per mezzo dell’altro, dando così origine a seri dubbi
interpretativi [Sulle disposizioni aventi contenuto urbanistico, si segnalano, ad esempio, l’art. 11 (recupero urbano e sicurezza
pubblica), quantomeno con riferimento alla nozione di immobile in disuso e all’assoggettamento del rilascio del titolo
edilizio per nuova costruzione su area libera al recupero di edifici dimessi di proprietà dello stesso richiedente, l'art.
32.2 – 32. 4 (modalità diretta convenzionata), l’art. 33 (utilizzo e trasferimento di diritti edificatori), 34
(convenzionamento tipologico e planivolumetrico); l’art. 35 (cessione di aree e realizzazione di opere a scomputo), 36
(realizzazione di edilizia residenziale sociale), 41 (opere di urbanizzazione e servizi pubblici)].

Va altresì osservato che, al 2° comma dell’art. 28 della citata l.r. 12/05 è stato riaffermato il
principio (introdotto dalla l.r. 23/97) per cui il Regolamento Edilizio non deve contenere “norme di
carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico‐edilizi previsti dagli strumenti della
pianificazione comunale”.
Inoltre, stante la progressiva equiparazione delle norme che disciplinano lo strumento urbanistico
(atto amministrativo di portata generale) al rango (superiore) delle norme regolamentari, si può
generare l’inconveniente per cui una norma di Regolamento Edilizio che contenga una
disposizione incompatibile con quella contenuta, ad esempio, nel Piano delle Regole, determini
l’abrogazione implicita di quest’ultima.
Per questo motivo, dunque, andrebbe soppesato quantomeno l’inserimento di alcune norme che,
ad avviso degli scriventi, rischiano di incidere sui citati parametri urbanistici [Pare questo il caso delle norme contenute negli artt. 6 (edificazione all’interno dei cortili), 29 (destinazioni d’uso), 37 (convenzionamento delle funzioni commerciali)].

Tutto quanto sopra porterebbe anche allo snellimento della disciplina del Regolamento Edilizio,
favorendone la consultazione e l’applicazione.

Ringraziando ancora per l'opportunità offertaci, e nell'auspicio che i nostri contributi possano
essere favorevolmente valutati, cogliamo l'occasione per inviare i migliori saluti e auguri di buon
lavoro.

La commissione Interprofessionale
Il Coordinatore
arch. Clara Rognoni

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