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Mario Battaglia – Consulente sul Diritto Civile

Dal 28.01.2009 al 28.02.2009

Proseguono le nostre interviste con i consulenti esterni dell’Ordine sulle problematiche professionali: è il turno dell’avv. Mario Battaglia, consulente civilista.

Mario Battaglia – 43 anni, avvocato in Milano, laureato in diritto privato presso l’Università Cattolica  nel 1989, responsabile dello Sportello di Consulenza gratuita di Diritto Civile.

Esercita la professione dal 1990 ed è avvocato dal 1994. Ha scritto e scrive per riviste di settore ed anche divulgative (in questo momento collabora stabilmente con la Rivista Insieme di Sfera Editore).

Da quanto eserciti la tua consulenza presso l’Ordine di Milano?

Da quando è stato aperto lo sportello sul diritto civile, nel 2003. 

Da allora ho ininterrottamente prestato il servizio di consulenza, con la frequenza di  una giornata al mese.

In media, ad ogni appuntamento mensile, si presentano non meno di otto iscritti e compatibilmente con la disponibilità e le urgenze prospettate, a volte vengono ammessi iscritti anche in numero di poco superiore per ogni seduta mensile.

Quali sono gli argomenti che con maggior frequenza vengono sottoposti alla tua attenzione?

Nell’ordine:

•    FIGURA E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

•    RISOLUZIONE INCARICO PROFESSIONALE (RINUNCIA O REVOCA)

•    RESPONSABILITA’ IN SEDE DI REDAZIONE DEL PROGETTO E DELLA RELATIVA DIA

•    PROBLEMATICHE CONNESSE CON IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI

•    FIGURA E RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

•    DISTANZE LEGALI

•    TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE

•    RAPPORTI DI LAVORO CON ALTRI PROFESSIONISTI E DATORI DI LAVORO (RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, PROFESSIONALE, CO.CO. PRO

In merito alle delicata figura del Direttore dei Lavori, spesso caricata di responsabilità suo malgrado non di specifica competenza, raccontaci quali sono gli aspetti che si deve avere sempre in chiaro.

Il direttore dei lavori è colui che è chiamato a sorvegliare e vigilare l’attuazione del progetto architettonico, ed è, di solito, il medesimo professionista che ha realizzato il progetto e ha curato la pratica amministrativa per la richiesta di rilascio del Permesso di costruire o per la presentazione della DIA.

In relazione alla avvenuta presentazione del progetto e allo stato di fatto esistente attestato nella DIA, ove sia anche il progettista, e in ogni caso, con riferimento allo stato di progetto, al momento della presentazione della fine lavori, il D.L. è anche penalmente responsabile, quale facente funzione, sotto questo profilo, di pubblico ufficiale asseverante, circa la conformità al vero di quanto attestato.

Il D.L., in quanto professionista, è tenuto a una obbligazione di mezzi, nel senso che è tenuto a fare quanto sia necessario e opportuno, sulla base delle proprie cognizioni ed esperienza personale, per assicurare il risultato finale, ovvero l’attuazione dell’opera secondo il progetto e le disposizioni impartite dallo stesso D.L. e a regola d’arte.

Ma non è responsabile nel caso in cui, pur avendo impiegato tutta la propria diligenza e professionalità per garantire tale esito, l’opera non venga attuata conformemente ai risultati che il committente abbia diritto di pretendere.

Pertanto, al fine di andare esente da eventuale responsabilità che il committente gli ascriva per eventuale incompletezza e/o difettosità dell’opera, è necessario e sufficiente che il D.L. provi:

- di avere correttamente e diligentemente sorvegliato l’attuazione dell’opera, recandosi in cantiere periodicamente, e ogni qualvolta che ciò si renda necessario

- di avere diligentemente effettuato le verifiche richieste e sollecitato gli opportuni adempimenti e interventi, annotandoli sull’eventuale giornale dei lavori e/o emanando i relativi ordini di servizio

- di avere effettuato i riscontri dovuti circa la quantità e qualità delle opere effettuate, anche al fine di eventualmente debitamente autorizzare l’emissione e il pagamento dei SAL

In particolare, nel caso del persistere di vizi e difformità al termine della esecuzione delle opere, deve essere sempre in grado di dimostrare:

- di aver provveduto alla opportuna verifica degli stessi

- di avere emanato le necessarie disposizioni all’impresa

- di avere segnalato al committente l’eventuale persistenza di tali vizi, affinchè quest’ultimo sia posto in grado di prendere ogni opportuna decisione circa il rapporto in essere con l’appaltatore

Riguardo invece il contratto professionale e la sua eventuale risoluzione, quali sono gli aspetti cui porre maggior attenzione?

L’incarico professionale che il committente conferisce all’architetto, del pari di tutti gli incarichi per prestazione d’opera intellettuale previsti e disciplinati dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, è fondato sulla fiducia e sul c.d. intuitus personae, termine con il quale si intende che l’incarico è affidato proprio in considerazione della persona del professionista al quale il cliente si affida.

Pertanto, essendo così fondato, il rapporto può venir meno e concludersi anche anticipatamente rispetto alla naturale conclusione dell’incarico, ove il cliente decida di revocare l’incarico o viceversa il professionista vi rinunci.

L’esercizio di tale recesso o rinuncia è però diversamente disciplinato dalla legge (art. 2237 c.c.) a seconda che sia il cliente, piuttosto che il professionista, a recedere.

Nel primo caso, il cliente può liberamente recedere, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.

Mentre, nel caso del professionista, quest’ultimo può recedere solo per giusta causa, e in tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera svolta, che il codice prevede che esso debba essere stabilito con riguardo al risultato utile che sia derivato al cliente; e, in ogni caso, il recesso del professionista deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

A fronte della maggiore libertà di recesso del cliente, la legge tariffaria degli architetti, però, stabilisce che, ove il recesso sia ingiustificato, il cliente sia tenuto a corrispondere all’architetto, in aggiunta al compenso dovuto per l’opera sino a quel momento svolta, anche una maggiorazione del 25 per cento di tale compenso (già prevista dalla tariffa per il caso di incarichi ab origine  parziali).

La maggiorazione, ovviamente, è dovuta nel caso in cui il compenso sia dovuto in forza della tariffa, la quale, però, non trova applicazione laddove le parti si siano accordate contrattualmente circa il compenso convenzionalmente individuato, escludendo l’applicazione del tariffario di legge e delle sue regole.

Come ti sembra  il livello di preparazione di chi ti chiede consulenza?

Il livello di preparazione degli interlocutori può essere mediamente e in generale definito buono.

Alcune volte gli interessati si presentano avendo già una vaga cognizione dell’argomento e delle questioni, sulle quali viene richiesto un chiarimento di conferma.

Molto, peraltro, dipende dal tipo di argomento e dalla questione giuridica trattata, e anche dalla novità o meno delle questioni che si sono presentate nell’ambito dell’esperienza professionale dell’interlocutore.

Quali sono state le maggiori difficoltà di questa esperienza di consulenza?

Segnalerei il fatto che alcuni iscritti vedono nell’Ordine quasi un paladino dei propri diritti, non solo di categoria, ma anche personali: pertanto accade talvolta che gli iscritti presentando il proprio caso (ad esempio, una questione di risoluzione di incarico professionale, con i connessi problemi di ottenere il pagamento delle proprie prestazioni),  si stupiscano che non sia l’Ordine a porre in essere le opportune iniziative, anche in sede giudiziale, a tutela dei propri diritti, che sono, ovviamente, di spettanza di ogni singolo architetto.

In questo senso la sinergia con i consulenti di area amministrativa o fiscale pensi possa avere qualche possibile utilità?


E’ sicuramente utile la sinergia apprestata dal fatto stesso che l’Ordine, avendo aperto e posto a disposizione degli iscritti più sportelli di consulenza nelle varie materie, consente agli iscritti di rivolgersi a più sportelli per ottenere i pareri necessari per eventuali questioni che riguardano questioni di diritto civile, insieme con questioni amministrative e penali (si veda ad esempio l’ambito di operatività del direttore dei lavori, che coinvolge sia il rapporto civilistico cliente-professionista, sia il rapporto amministrativo committente-progettista e d.l. asseverante e Comune di Milano, sia il profilo penale per il caso di eventuali dichiarazioni non conformi e/o atti di abuso edilizio)

In che modo potremmo immaginare tale collaborazione?


In tutti i casi in cui l’iscritto che chiede il mio parere prospetta questioni che implicano anche profili di carattere amministrativo, penalistico e/o fiscale, invito a fissare un appuntamento con lo sportello di riferimento. Potrebbe eventualmente essere utile coordinare le date dei vari sportelli in modo da consentire di fissare l’ulteriore appuntamento in tempi rapidi.

Infine ti chiedo se ti sembra che gli architetti con cui ti confronti abbiano una cognizione della propria categoria di tipo corporativista o, avendo tu esperienza immagino di ambito avvocatizio lo senta una tensione debole. Prevale insomma la competizione alla corporazione?


Per l’esperienza che mi sono fatto in relazione agli iscritti che hanno chiesto la mia consulenza, posso dire che non mi sembra che gli architetti siano particolarmente legati a una concezione corporativista della professione, da intendersi in senso negativo, ovvero di protezione a tutti i costi degli interessi degli iscritti. Se vi sono richieste di intervento dell’Ordine, esse riguardano profili di diritti (anche di carattere personale, come ho detto) che gli architetti assumono lesi, ma non richieste di tutela di posizioni acquisite o di vantaggio. Vi è certamente una tendenza anche alla competizione, ma coloro che si rivolgono all’Ordine sanno, anche solo in linea generale, che è loro dovere mantenere una condotta conforme alla deontologia professionale, della cui osservanza l’Ordine è il garante e il custode.

 

Salutiamo l'avvocato Mario Battaglia ringraziandolo per la disponibilità, riproponendoci ulteriori approfondimenti anche a seguito di eventuali quesiti proposti dai lettori, che possono scriverci a:
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it



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