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Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici

Dal 08.05.2017 al 31.08.2017

Pubblicato sulla GURI n.103 del 5-5-2017 il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici. Ecco le novità

Con la pubblicazione del decreto correttivo D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 - Supplemento Ordinario n. 22), si chiude la riforma della normativa del settore dei lavori pubblici avviata lo scorso 18 aprile 2016 con il nuovo Codice dei Contratti. L'intero quadro normativo viene supportato non più da un regolamento, ma dalle linee guida dell’ANAC e dai decreti ministeriali attuativi, alcuni dei quali non ancora pubblicati.

Dall'aprile 2016 ad oggi, grazie al contributo del Consiglio Nazione in collaborazione con i competenti Gruppi operativi della Conferenza degli Ordini, sono stati raggiunti numerosi obiettivi, nonostante rimangano alcune criticità, le quali potranno essere superate con ulteriori provvedimenti legislativi. L'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha partecipato al tavolo LLPP/Concorsi con il consigliere arch. Cecilia Bolognesi.

In allegato è possibile trovare il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le cui disposizioni entreranno in vigore il 20 maggio 2017, e la circolare diffusa dal CNAPPC con le novità introdotte dal Correttivo e le criticità residue.

Alleghiamo inoltre il testo coordinato che è stato pubblicato dal CNA dopo l’emanazione del Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 56/2017).

Di seguito un breve elenco di alcune delle novità introdotte con il decreto:

- Abbandono del criterio di affidamento del prezzo più basso (oggi possibile solo per affidamenti di importo stimato inferiore a 40.000 euro);

- Libero accesso ai concorsi ai giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non in possesso di requisiti economicofinanziari;

- Notevole riduzione del peso dei requisiti economico-finanziari per la partecipazione alle gare per l’affidamento di S.A.I. (esempio: il fatturato degli ultimi tre anni può essere sostituito da un’adeguata polizza di assicurazione);

- Notevole riduzione degli affidamenti in house: i concessionari dovranno affidare almeno l’80% dei lavori e dei servizi (compresi i S.A.I.) a soggetti terzi;

- Abolizione della cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l’affidamento della progettazione;

- Il ricorso al cosiddetto Decreto Parametri per calcolare l’importo a base di gara negli affidamenti di S.A.I. diventa obbligatorio (art. 24, comma 8). Viene dunque superata la criticità più rilevante del quadro normativo degli ultimi 11 anni, ristabilendo regole certe per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò impedirà che le stazioni appaltanti continuino a sottostimare gli importi dei Servizi di Architettura e Ingegneria, mortificando la qualità delle prestazioni professionali e i più elementari principi della trasparenza;

- Le stazioni appaltanti non potranno più subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti al finanziamento dell’opera. Ciò costituisce una garanzia del riconoscimento economico del lavoro svolto dai professionisti incaricati, a prescindere dal finanziamento dei lavori;

- La convenzione stipulata tra committente e professionista dovrà stabilire le modalità di pagamento dei corrispettivi ai professionisti incaricati, nel rispetto del c.d. Decreto Parametri (art. 24, comma 8 bis);

- Le stazioni appaltanti non potranno più affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di “forme di sponsorizzazione o di rimborso” in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti (art. 24, comma 8 ter). Ciò scongiurerà il rischio che vengano reiterati recenti episodi che hanno mortificato la dignità dei professionisti e soprattutto la qualità delle prestazioni professionali (v. caso Catanzaro).

- Possibilità di articolare in due distinte fasi successive il progetto di fattibiltà tecnica ed economica per le attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e per i concorsi di progettazione e di idee. In tutti gli altri casi il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase (concorsuale) il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1 dell'art. 23, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Nella seconda fase (post-concorsuale) di elaborazione il progettista incaricato sviluppa tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell'art. 23, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche. (artt. 23 e 152)

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