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Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti

Dal 26.07.2017 al 05.09.2017

A seguito della pubblicazione della L.R. 10 marzo 2017 n. 7 per il recupero dei vani e locali seminterrati, i Comuni hanno tempo fino al 25 luglio 2017 per disporre l’esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della legge

La Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7 , pubblicata sul Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.11 di lunedì 13 e marzo approvata a scrutinio segreto dal Consiglio della Regione Lombardia riunito il 28 febbraio 2017, disciplina il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti ad uso abitativo, commerciale o terziario.

E' stato fissato al 25 luglio 2017 il termine per i Comuni per disporre, con delibera di Consiglio comunale, l’esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della legge per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, motivata da specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio idrogeologico e in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati. La Legge pone particolare attenzione inoltre alle operazioni di monitoraggio degli interventi di recupero, per le quali le Amministrazioni comunali dovranno inoltre comunicare i dati raccolti entro il 31 dicembre di ogni anno a Regione Lombardia.

Vediamo di seguito i principali punti della legge:

Il testo definisce seminterrato ‘il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio, e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio’.
Poco chiaro dunque cosa avviene in presenza di intercapedini o riporti.

- il provvedimento permette di derogare l’altezza dei locali da recuperare che non potrà essere inferiore a 2,40 metri
- obbligo di Urbanizzazioni secondarie per il reperimento nuovi spazi per parcheggi e servizi consentendo, con possibilità di monetizzazione
- Esenti dal versamento del costo di costruzione vani e locali seminterrati con una superficie lorda di pavimento fino a 200 metri quadrati se destinati a uso residenziale e 100 metri quadrati se destinati ad altri usi, che costituiscono pertinenza diretta di unità immobiliari
- ogni intervento dovrà essere effettuato nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
- devono essere posti in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie
- i seminterrati devono essere stati realizzati entro la data di entrata in vigore della legge. Gli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge, potranno avvalersene quando decorsi almeno 5 anni dalla loro costruzione.
- escluse le parti di territorio interessate da operazioni di bonifica in corso o già effettuate e quelle dove siano presenti fenomeni di risalita della falda acquifera.
- I vani e i locali seminterrati non potranno essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei 10 anni successivi al conseguimento dell’agibilità. Ogni cambio di destinazione d’uso sarà assoggettato al pagamento di un corrispettivo secondo quanto previsto nella LR 12/2005. 
- È vietata la possibilità di recuperare i seminterrati per adibirli a finalità di culto.
- Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di un’autonoma unità abitativa, i Comuni dovranno trasmettere alle Agenzia di Tutela della Salute (ATS) comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di agibilità, ai fini dei controlli necessari per accertare l’idoneità igienico-sanitaria dei locali, che sarà comunque subordinata alle norme di regolamento ordinario

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